Ambiente. Rifiuti . Autorizzazione raccolta. Sospensione.
Nella fattispecie rilevato che la ditta era stata già diffidata per la
presenza nell'impianto di cumuli costituiti da scarti di lavorazione, era stata
disposta l'attuazione degli interventi necessari a ripristinare una corretta
gestione dell'impianto e, comunicando l'avvio del procedimento sanzionatorio,
la ditta era stata diffidata dall'effettuare operazioni di gestione dei rifiuti
in difformità da quanto stabilito dalla determinazione di autorizzazione, con
intimazione ad eliminare le difformità segnalate entro 30 giorni e con facoltà
di presentare controdeduzioni nel termine di 7 giorni.
Posto che la suddetta diffida assegnava il termine di trenta giorni per
l'eliminazione delle irregolarità segnalate, il provvedimento sanzionatorio
doveva essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del
relativo procedimento, dando così modo all'impresa di presentare le proprie
osservazioni.
Non possono essere accolte le argomentazioni difensive della Regione,
posto che non può essere assegnata valenza ex art. 7 l. 241/90 alla suddetta
diffida, visto che si tratta di due distinti provvedimenti ciascuno con i
propri effetti in quanto scaturenti di autonomi procedimenti, pur se attinenti
al medesimo oggetto.
Né può ritenersi il carattere meramente formale dell'omissione, e
pertanto irrilevante ai fini della legittimità dell'atto ex art. 21octies L.
241/90, considerato che la ricorrente ha evidenziato l'esecuzione di una serie
di lavori ritenuti in grado di ricondurre l'impianto alle condizioni di
regolarità, circostanze, queste, che aveva interesse a rappresentare
nell'ambito del procedimento sanzionatorio ai fini della loro valutazione.
Il carattere sostanziale dell'omissione è altresì rinvenibile nel tipo
di misura adottata, visto che ai sensi dell'art. 208, comma 13, d.lg. 152/2006,
richiamato in provvedimento, la sanzione della sospensione è collegata
all'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione "ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente"
(lett. b), ed appare evidente che l'impresa aveva interesse ad evidenziare
l'insussistenza delle suddette condizioni con proprie osservazioni.
In accoglimento di tale assorbente motivo il ricorso va quindi in
questa parte accolto con annullamento della sospensione. T.A.R. Abruzzo
L'Aquila, sez. I 29/07/2011 n. 416.
Ai sensi dell'art. 208 d. lg. n. 152/2006 (cd. codice dell'ambiente),
il provvedimento che dispone la sospensione o la revoca dell'attività
autorizzata di gestione di un impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti
deve in ogni caso essere preceduto da una diffida, che ha lo scopo di rimettere
l'interessato nelle condizioni di eliminare le violazioni riscontrate, nonché,
ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, dalla comunicazione di
avvio del procedimento volto a contestare i singoli episodi rilevati nel corso
degli accertamenti, in relazione ai quali l'interessato deve essere messo nelle
condizioni di fornire il proprio apporto procedimentale. T.A.R. Veneto Venezia,
sez. III, 07/07/2008, n. 1947.
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