Ambiente. Servizio idrico. Tariffa.
in forza del combinato disposto di cui agli artt.
149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006 "spetta in via esclusiva all'Autorità
d'ambito l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la
determinazione della tariffa che costituisce, ad un tempo onere per l'utenza e
provento del gestore del servizio. Invero, (n.d.r.) attraverso la
determinazione della tariffa ..., il legislatore ... ha voluto fissare ...
livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la
finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle
risorse idriche e, al contempo (n.d.r.) ottenere un equilibrio
economico-finanziario della gestione ... così da (n.d.r.) assicurare all'utenza
efficienza ed affidabilità del servizio ... ed (n.d.r.) evitare che il
concessionario unico abusi della sua posizione dominante" (v. T.a.r.
Campania - Napoli, sez. I, 18 aprile 2012, n. 1809).
Non è quindi nemmeno astrattamente immaginabile
relegare la competenza dell'Autorità d'ambito ad una mera presa d'atto di un
deliberato del gestore del servizio.
D'altra parte, quand'anche così fosse, comunque
la deliberazione n. 33/2011, in quanto adottata in data 9/12/2011, giammai
potrebbe avere effetti retroattivi al 1° gennaio 2011.
In relazione ad un servizio idrico integrato, una
delibera di approvazione del piano tariffario 2011 avrebbe potuto avere effetti
retroattivi, se fosse stata approvata entro la data del 31 agosto 2011 fissata
dal d.m. 30 giugno 2011 per la deliberazione del bilancio di previsione. T.A.R.
Sicilia Palermo, sez. III, 21/01/2013, n. 154.
L'art. 1, c. 169, l. 296/2006, che recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno".
Orbene, le norme citate sono applicabili al caso
di specie visto il disposto di cui all'art. 148 d.lgs. n. 152/2006 (vigente
ratione temporis), ai sensi del quale l'Autorità d'ambito, competente ad
adottare il Piano tariffario del 2011, è una struttura composta
obbligatoriamente dagli enti locali che in detto ambito ricadono.
Il T.a.r. Veneto- Venezia, sez. III, 17 luglio
2008, n. 3990 ha affermato che è evidente dal tenore testuale del ripetuto art.
53, comma XVI, che nel termine di legge ... non deve essere semplicemente
affermata la volontà di dare valore retroattivo alle tariffe, ma queste devono
essere effettivamente approvate, quale componente della disciplina finanziaria
dell'Ente.
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