Ambiente. Servizio fognatura. Tariffa.
I comuni che non sono forniti di impianti di
depurazione dell'acqua non possono chiedere il pagamento della tariffa
richiesta per quel tipo di servizio; ne vale obiettare che la corrispettività
fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque,
perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero
destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del Piano di
ambito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori, atteso che non può
dirsi certo il Piano di ambito assicuri che il depuratore venga costruito
proprio nel Comune dove risiede l'utente. Cassazione civile, sez. III,
12/04/2011, n. 8318.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335
del 2008, ha dichiarato illegittimo la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma
1, nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 nella parte in
cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione e’
dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di
impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi".
A tal fine, ha rilevato che l’interpretazione
della L. n. 36 del 1994, condotta alla stregua dei comuni criteri ermeneutici,
porta a ritenere che la tariffa del servizio idrico integrato si configuri, in
tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale
complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge,
trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio
dell’utente, bensì nel contratto di utenza.
E la connessione di tali componenti e’
evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della
tariffar l’utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella
somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di
fognatura e depurazione.
Ne consegue che la quota di tariffa riferita al
servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del
servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo
contrattuale, il cui ammontare e’ inserito automaticamente nel contratto (L. n.
36 del 1994, art. 13).
Solo per completezza vale rammentare che, con la
stessa sentenza, la Corte costituzionale ha rilevato che il censurato L. n. 36
del 1994, art. 14, comma 1, e’ stato, con decorrenza dal 29 aprile 2006,
abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 175, comma 1, lett. u), (Norme
in materia ambientale), e sostituito dall’art. 155, comma 1, primo periodo,
dello stesso decreto legislativo, il quale prevede che "Le quote di
tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute
dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi
siano temporaneamente inattivi. Il gestore e’ tenuto a versare i relativi
proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’art.
154, a un fondo vincolato intestato all’Autorita’ d’ambito, che lo mette a
disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti
di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito".
Ed ha ritenuto che l’analogia tra quest’ultima
disposizione e quelle dichiarate incostituzionali rende evidente che le
considerazioni svolte, in ordine alla irragionevolezza di queste ultime,
valgono anche per la prima.
Concludendo, per la declaratoria di
incostituzionalita’ nei termini che seguono: "Dichiara l’illegittimita’
costituzionale della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, (Disposizioni
in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo
modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia
ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al
servizio di depurazione e’ dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la
fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi
siano temporaneamente inattivi";
dichiara, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87,
art. 27 l’illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.
155, comma 1, primo periodo, (Norme in materia ambientale), nella parte in cui
prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione e’ dovuta
dagli utenti " anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o
questi siano temporaneamente inattivi.
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