Ambiente. Servizio idrico. Poteri sostitutivi
Regione.
L'art. 152, co. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006
stabilisce che, nell'ipotesi di inadempienza del gestore agli obblighi che
derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o
l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di
servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire
l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti
dalle disposizioni di legge e dalla convenzione; perdurando l'inadempienza del
gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il
potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può
sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
Il successivo terzo comma dispone che, qualora
l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento,
la Regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina
di un commissario "ad acta"; qualora la Regione non adempia entro
quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa
diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".
Le associazioni a tutela dei cittadini e dei
consumatori sono legittimate ad agire in giudizio avverso il silenzio serbato
dalla Regione Lazio in quanto la gestione secundum
legem del servizio idrico integrato costituisce un servizio indubbiamente
rilevante per la collettività di soggetti a protezione dei quali le
associazioni ricorrenti dichiarano di agire.
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12/11/2012, n. 9264.
Nella fattispecie con atto di diffida Centro per
i Diritti del Cittadino - ha diffidato il legale rappresentante pro tempore
dell'Ambito Territoriale Ottimale ad esercitare le azioni previste per
l'acquisizione delle reti e degli impianti ricadenti nel Comune, entro il
termine massimo di novanta giorni, nonché il Sindaco ed il Consiglio Comunale a
a consegnare le reti e gli impianti al gestore del SII secondo le modalità
previste dalla convenzione d'ambito, nello stesso termine di novanta giorni.
Con lo stesso atto ha diffidato il Presidente
della Regione Lazio, persistendo l'inadempimento da parte dell'ATO, ad
esercitare i poteri sostitutivi previsti ed indicati dall'art. 152, c. 3, d.lgs.
n. 152 del 2006 al fine di acquisire le reti e gli impianti del Comune nonché
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, persistendo
l'inadempimento o l'inerzia da parte della Regione e dell'ATO, ad esercitare i
poteri sostitutivi previsti ed indicati dall'art. 152, c. 3, d.lgs. n. 152 del
2006.
Nonostante le iniziative in atto, l'ATO non ha
ancora provveduto a porre in essere gli interventi previsti dal TU in materia
ambientale - che sussistono i presupposti affinché la Regione Lazio eserciti i
poteri sostitutivi di cui all'art. 152, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto
l'azione avverso il silenzio ed ha dichiarato l'obbligo della Regione Lazio, di
esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 152, c. 3, d.lgs. n. 152 del
2006.
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