1. TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265)
Articolo 170
Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206,58 a euro 516,45.
Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206,58 a euro 516,45.
Per combatterlo basterebbe obbligare le case farmaceutiche o pubblicare i nominativi dei medici che ricevono benefit o prestazioni in denaro .
Nessun commento:
Posta un commento