Contratti pubblici. Apertura in
seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche .
La
giurisprudenza ha affermato che l'art.
12, d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla l. 6 luglio 2012, n. 94, che modifica l’art. 120 del
regolamento del Codice dei contratti pubblici, affermando che la
commissione , anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte
tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in
seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere
alla verifica della presenza dei documenti prodotti." non ha portata ricognitiva del principio
affermato con la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 13 del 28 luglio 2011.
La
norma ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle
procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, nelle quali si è
proceduto all'apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per
questo aspetto, una sanatoria di tali procedure; di conseguenza, nel caso di
procedimento di gara conclusosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, d.l.
n. 52 del 2012 , è legittima l'apertura delle buste delle offerte tecniche in
seduta non pubblica, effettuata in conformità con la previsione del
disciplinare di gara. Consiglio di Stato ad. plen., 27/06/2013, n. 16
L’Adunanza
Plenaria aderisce al percorso argomentativo già tracciato dal proprio
precedente di cui alla sentenza n. 8 del 2013: del resto, l'orientamento volto
a riconoscere la natura sanante dell'art. 12 è diretto a contenere gli oneri
amministrativi ed economici che deriverebbero della caducazione, altrimenti
inevitabile, di centinaia di gare che, diversamente, sarebbero di fatto
travolte per il mero mancato rispetto dei canoni di pubblicità dell'apertura
dei plichi contenenti le offerte tecniche, in assenza di qualsivoglia indizio
circa la manomissione o l'occultamento degli stessi da parte dell'amministrazione.
Non
può, invero, non riconoscersi a tale tesi un'utilità non trascurabile dal punto
di vista della deflazione del contenzioso amministrativo e del rispetto del
principio di affidamento e buona fede, da riferire tanto alla stazione
appaltante, quanto all'impresa aggiudicataria della gara, che legittimamente
può avere confidato sulla vigenza di determinate regole procedimentali.
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