sabato 19 ottobre 2013

Contratti pubblici. Apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche .

Contratti pubblici. Apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche .

La giurisprudenza ha affermato  che l'art. 12, d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla l. 6 luglio 2012, n. 94, che modifica l’art. 120 del regolamento del Codice dei contratti pubblici, affermando che la commissione , anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti."  non ha portata ricognitiva del principio affermato con la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 13 del 28 luglio 2011.
La norma ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, nelle quali si è proceduto all'apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure; di conseguenza, nel caso di procedimento di gara conclusosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, d.l. n. 52 del 2012 , è legittima l'apertura delle buste delle offerte tecniche in seduta non pubblica, effettuata in conformità con la previsione del disciplinare di gara. Consiglio di Stato ad. plen., 27/06/2013, n. 16
L’Adunanza Plenaria aderisce al percorso argomentativo già tracciato dal proprio precedente di cui alla sentenza n. 8 del 2013: del resto, l'orientamento volto a riconoscere la natura sanante dell'art. 12 è diretto a contenere gli oneri amministrativi ed economici che deriverebbero della caducazione, altrimenti inevitabile, di centinaia di gare che, diversamente, sarebbero di fatto travolte per il mero mancato rispetto dei canoni di pubblicità dell'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, in assenza di qualsivoglia indizio circa la manomissione o l'occultamento degli stessi da parte dell'amministrazione.
Non può, invero, non riconoscersi a tale tesi un'utilità non trascurabile dal punto di vista della deflazione del contenzioso amministrativo e del rispetto del principio di affidamento e buona fede, da riferire tanto alla stazione appaltante, quanto all'impresa aggiudicataria della gara, che legittimamente può avere confidato sulla vigenza di determinate regole procedimentali.


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