Ambiente. Bonifica siti inquinati .
Anche il mare e il fondo marino rientrano novero dei siti che possono
essere oggetto di bonifica al verificarsi delle condizioni previste dalla
legge, né potrebbe ammettersi che gli stessi assumano rilevanza solo in
presenza di siti di interesse nazionale.
T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29/06/2012, n. 907.
L'art. 240 comma 1 lett. a) d.lgs. 152/06 definisce il sito come:
"l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata,
intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto,
sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture
edilizie e impiantistiche presenti".
Tale nozione appare unitaria e riferibile all'intero ambito della
disciplina di riferimento, con la conseguenza che il concetto di sito resta
invariato pur a fronte delle diverse qualificazioni che lo stesso può assumere
(di interesse nazionale o meno).
Tale dato è confermato dall'art. 252 comma 1 d.lgs. 152/06 secondo il
quale: "I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono
individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità
degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni
culturali ed ambientali", con ciò evidenziando come la nozione di sito non
cambi ma siano solo le caratteristiche dello stesso a ricondurlo alla categoria
di sito interesse nazionale.
La normativa relativa ai siti di interesse nazionale rende evidenti
come nell'ambito degli stessi sia ricompreso anche il mare ed i suoi fondali.
In questo senso depongono l'art. 252, comma 2 lett. b) d.lgs. 152/06
che stabilisce che: "a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree
e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale".
In questo senso depone anche l'art. 5 comma 11 - bis l. 84/1994,
introdotto dall'art. 1 l. 27 dicembre 2006 n. 296 ( rilevante ratione temporis
per la fattispecie) secondo cui:"Nei siti oggetto di interventi di
bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in
parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio
possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto
relativo alle attività di bonifica".
Le norme trascritte sono chiare nel ricomprendere anche nel mare e nei
suoi fondali nel concetto di sito. Conseguentemente, stante l'unitarietà della
nozione di sito sopra richiamata, non potrebbe ammettersi che il mare e i suoi
fondali assumano rilevanza solo in presenza di siti di interesse nazionale.
Simile contraddizione oltre ad essere contraria alla lettera della
norma - deve, infatti, rilevarsi come la lettera dell'art. 240 d.lgs. 152/06
non escluda di per se il mare dal novero dei siti - sarebbe irragionevole.
Peraltro l'inclusione del mare e dei suoi fondali nel novero dei siti
potenzialmente oggetto di procedure di bonifica è conforme alla disciplina
comunitaria.
L'art. 2 della direttiva 21 aprile 2004 n. 35/2004/ CE in materia di
danno ambientale ricomprende nel concetto di danno ambientale anche il danno
alle acque così come definite dalla direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE
che, a sua volta, ricomprende le acque costiere.
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