1 Ambiente. Reato di attività gestione rifiuti non autorizzata.
Il sistema sanzionatorio per l'abbandono dei rifiuti è
articolato nel seguente modo: per i privati che violano il divieto in esame è
prevista una sanzione amministrativa, in base all'art. 255, comma 1; se,
invece, la violazione viene commessa da titolari di imprese o enti scatta una
sanzione penale, ex art. 256, comma 2, con duplicità di ipotesi a seconda che
si tratti di rifiuti pericolosi o non (art. 256, comma 1, lett. a, o e b).
Nella fattispecie è stato accertato che l'imputato stava
abbandonando rifiuti non pericolosi, senza autorizzazione, e che lo stesso è
titolare di una attività di impresa per la vendita della carne (macelleria), si
rivela indubbia sia la corretta qualificazione del fatto, sia la esatta
indicazione della normativa violata.
Inoltre la fattispecie amministrativa e quella penale
hanno in comune le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti e
che la nota prevalente dell'abbandono e del deposito consiste nella
occasionalità, posto che, altrimenti, in presenza delle caratteristiche di
continuità e imprenditorialità, la condotta di ammasso dei rifiuti costituisce
"discarica".
Va, altresì, considerato che l'illecito di cui all'art.
256, comma 2 risulta strutturato come reato proprio e rappresenta il
completamento ideale della fattispecie sanzionata in via amministrativa
dall'art. 255, comma 1, il cui spettro applicativo abbraccia, invece, tutte te
ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256, comma 2,
siano poste in essere da un qualunque soggetto privato (ex multis Cass.
8/6/2004, Bono).
E'evidente, quindi, che le peculiari qualifiche
soggettive (art. 256, comma 2) rivestano nell'ambito della fattispecie in esame
il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente
art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva
"fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2".
Di tal che, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere
da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio
generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, alla applicazione della norma
penale, avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito
amministrativo (Cass, 3/7/2002, Bue), infliggendo la sanzione penale
alternativa dell'ammenda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi,
o congiunta se pericolosi.L'illecito di cui al comma 2 dell'art. 256 d.lg. n.
152 del 2006 risulta strutturato come reato proprio e rappresenta il
completamento ideale della fattispecie sanzionata in via amministrativa
dall'art. 255 comma 1, il cui spettro applicativo abbraccia, invece, tutte le
ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256 comma 2, siano
poste in essere da un qualunque soggetto privato. Cassazione penale, sez. III, 22/02/2012, n.
11595.
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti
di cui all'art. 256 comma 2 d.lg. n. 152 del 2006 ha natura di reato proprio,
richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di
responsabile di ente in capo all'autore della violazione, sicché non rientra in
esso, bensì nell'ipotesi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 comma
1, la condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in
un parcheggio pubblico. Cassazione penale, sez. III, 17/01/2012, n. 5042
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