1 Ambiente Rifiuti Sequestro di area. Autorizzazione all’accesso.
Nella fattispecie su di un terreno di proprietà della
società, di cui l'imputato era legale rappresentante, era stato rilevato
l'abbandono incontrollato di rifiuti. L'area veniva sottoposta a sequestro in
sede penale e successivamente veniva intimato dal Comune alla società e per
essa all'imputato di procedere alla rimozione dei rifiuti.
L'imputato, pur avendo ricevuto la notifica
dell'ordinanza sindacale (prodotta in atti), non vi ottemperava in alcun modo.
Alla luce dell'istruttoria svolta, si può ritenere
provata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio.
La difesa ha eccepito solo che l'area era sottoposta a
sequestro penale e dunque non spettava all'imputato di provvedere alla
rimozione dei rifiuti fin tanto che permaneva tale sequestro.
La giurisprudenza tuttavia, difformemente da quanto
sostenuto dalla difesa, ritiene che nel caso in cui l'area sulla quale i
rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro
giudiziario, il proprietario (od il possessore) della medesima che sia
destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti debba richiedere
al giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione,
diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dall'art. 14, D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152; conseguentemente si è escluso che il sequestro costituisca causa
di inesigibilità della condotta normativamente richiesta (così Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14747 del 11/03/2008, Clementi). L'imputato va dunque condannato.
Il proprietario (od il possessore) dell'area sulla quale
si trovano i rifiuti, che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di
rimozione degli stessi, deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad
accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione
di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/06. Tribunale La Spezia, 20/04/2011,
n. 369.
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