1 Ambiente. Veicolo fuori uso e veicolo d'epoca . Differenza.
I veicoli d'epoca, definiti come i veicoli storici o di
valore per i collezionisti o destinati ai musei, sono esclusi dalla disciplina
dei rifiuti solo se conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi
smontati sì da rivelarsi d'interesse per collezionisti o musei, conseguendone,
in difetto, l'applicazione delle sanzioni penali previste dal d.lg. 3 aprile
2006 n. 152. Cassazione penale, sez. III, 16/03/2011, n. 18504.
Ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, art. 3
"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso", le cui disposizioni continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art.
227, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 3 occorre
distinguere tra "veicolo fuori uso" e "veicolo d'epoca".
Il veicolo fuori uso viene definito all'art. 3, lett. b)
come "un veicolo di cui alla lett. a) a fine vita che costituisce un
rifiuto ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6 e successive
modifiche, mentre al successivo art. 3, comma 3 si precisa che "non
rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lett. b), e non
sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli
storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in
modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontate.
Non basta dunque per l'esclusione dalla nozione di
rifiuto che il veicolo sia d'epoca, ma occorre ovviamente che siano anche
conservati in modo adeguato, pronti all'uso o in pezzi smontati, onde
appalesarsi appetibili per il mondo dei collezionisti o per i musei. Il che
evidentemente è da escludere nella specie.
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