mercoledì 6 novembre 2013

Ambiente. Veicolo fuori uso e veicolo d'epoca . Differenza.

1           Ambiente. Veicolo fuori uso e veicolo d'epoca . Differenza.

I veicoli d'epoca, definiti come i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti solo se conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati sì da rivelarsi d'interesse per collezionisti o musei, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle sanzioni penali previste dal d.lg. 3 aprile 2006 n. 152. Cassazione penale, sez. III, 16/03/2011, n. 18504.
Ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, art. 3 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", le cui disposizioni continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 227, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 3 occorre distinguere tra "veicolo fuori uso" e "veicolo d'epoca".
Il veicolo fuori uso viene definito all'art. 3, lett. b) come "un veicolo di cui alla lett. a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6 e successive modifiche, mentre al successivo art. 3, comma 3 si precisa che "non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lett. b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontate.

Non basta dunque per l'esclusione dalla nozione di rifiuto che il veicolo sia d'epoca, ma occorre ovviamente che siano anche conservati in modo adeguato, pronti all'uso o in pezzi smontati, onde appalesarsi appetibili per il mondo dei collezionisti o per i musei. Il che evidentemente è da escludere nella specie.

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