Ambiente. Rifiuti . Autorizzazione raccolta.
L'autorizzazione unica regionale disciplinata dall'art. 208 comma 6,
d.lg. n. 152 del 2006 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla
realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero dei rifiuti, posto che le
autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'Amministrazione
Comunale ai sensi dell'art. 5, d.P.R. n. 380 del 2001 rifluiscono nella
prevista Conferenza di Servizi, in cui si vede coinvolta la stessa
Amministrazione Comunale e che rappresenta luogo procedimentale di complessiva
valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento in parola sono state,
cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative
di verifica e di controllo di compatibilità con le varie prescrizioni
urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento
dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione
dell'impianto in armonia con il territorio di riferimento, così come desumibile
dalla richiamata disposizione dell'art. 208 comma 6, d.lg. n. 152 del 2006, che
assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione
sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di
altre autorità territoriali, ivi compresa un'eventuale variante urbanistica.
T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 01/09/2011, n. 4272
Nella fattispecie l'autorizzazione dell'impianto è stata effettuata
previa variante al piano regolatore generale, dopo una attenta istruttoria che
ha avuto ad oggetto anche la destinazione agricola di parte del lotto della
controinteressata, destinazione che deve considerarsi modificata in industriale
proprio con la variante in questione.
I ricorrenti si dolgono, in
sostanza, che l'autorizzazione impugnata sia stata resa in esito ad un
istruttoria difettosa e carente e comunque in violazione delle norme tecniche
di attuazione del P.R.G., secondo cui gli interventi edilizi in zona D2
presuppongono una pianificazione "mediante piani degli insediamenti
produttivi o mediante piani particolareggiati".
L'Amministrazione resistente si è difesa eccependo che l'avvenuto
rilascio di apposita variante allo strumento urbanistico avrebbe escluso in
radice la necessità di aspettare un piano particolareggiato.
L'eccezione deve essere condivisa.
E' noto, infatti, che la variante urbanistica può rispondere ad
esigenze diverse, sicché si distingue tra varianti normative, che concernono
soltanto le norme di attuazione del piano regolatore generale, le varianti
specifiche che riguardano soltanto una parte del territorio comunale (e
rispondono quindi all'esigenza di fare fronte a sopravvenute necessità
urbanistiche parziali e localizzate) e varianti generali che dettano una nuova
disciplina generale dell'assetto del territorio, resesi necessarie perché il
piano regolatore generale ha durata indeterminata e quindi deve essere soggetto
a revisioni periodiche (C.d.S,. Sez. IV 29/08/2002 n. 4340).
Ne consegue che è ben possibile che la variante al piano regolatore
generale venga, in ragione di sopravvenuti interessi pubblici, adottata in
modifica delle norme di attuazione dello stesso, tanto con portata specifica
quanto con portata generale.
Partendo da tale presupposto e valutando siccome prioritario
l'interesse pubblico alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti,
l'Amministrazione deliberante, dopo apposita istruttoria sul punto, ha deciso
di adottare una variante che può considerarsi normativa nella misura in cui
incide sulle norme di attuazione del p.r.g. e specifica nella misura in cui
tale incisione vale con riferimento al singolo lotto in questione.
Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione
e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato
dall'art. 208, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione costituisce oggetto di
valutazione necessariamente contestuale all'approvazione del progetto e
autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.
La Conferenza di servizi che
precede la decisione finale ha natura istruttoria; pertanto, il provvedimento
deve imputarsi alla p.a. che lo adotta e la legittimazione passiva a resistere
all'impugnazione dell'autorizzazione spetta unicamente all'amministrazione che
ha emesso l'atto finale, non avendo le altre che hanno partecipato alla
conferenza di servizi svolto un ruolo esoprocedimentale. T.A.R. Sicilia
Palermo, sez. I, 27/01/2012, n. 200.
La giurisprudenza ha ritenuto
illegittimo un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 208 d.lg. 3 aprile 2006
n. 152 allorché in sede di conferenza di servizi sia intervenuto un soggetto
sfornito di rappresentanza dell'organo dell'Ente competente all'adozione del
provvedimento richiesto .
Nella specie trattasi di rappresentante non delegato dal Consiglio
comunale, organo cui spetta l'approvazione della variante al p.r.g.,
nell'ipotesi in cui detta variante sia stata approvata. Consiglio di Stato,
sez. V, 16/09/2011, n. 5193.
Nessun commento:
Posta un commento