1 Codice ambiente. Parte IV Titolo III Gestione di particolari Categorie rifiuti.
2 Ambiente. Veicoli fuori uso .
A norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 46, applicabile ratione
temporis alla fattispecie, peraltro sostanzialmente riprodotto nel D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 231, il proprietario di un veicolo a motore che intendeva ed
intende procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro
di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta sotto la vigenza del
decreto Ronchi, potevano "ricevere anche rifiuti costituiti da parti di
veicoli a motore" e dovevano comunque essere autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 27 e 28. I veicoli "fuori uso"
assumevano il carattere di rifiuti fin dal momento in cui venivano dismessi dal
proprietario. Si consideravano fuori uso i veicoli ufficialmente privati delle
targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di
raccolta, se in stato di abbandono ancorchè in un'area privata. L'inosservanza
del disposto dell'art. 46 con il conseguente abbandono del veicolo da parte del
proprietario configurava il reato di cui al Decreto Ronchi, art. 14 che era
punito a norma dell'art. 51, comma 2 se commesso, come nella fattispecie, da
titolare d'impresa o responsabile di ente ed è ora punito a norma del D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 256, comma 2.
Il 22 agosto 2003, è entrato in vigore il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) con cui è
stata introdotta in Italia una nuova normativa concernente il recupero e il
riciclaggio di materiali provenienti da veicoli fuori uso la quale non
contiene, ai fini che qui interessano, disposizioni più favorevoli del Decreto
Ronchi. Poichè la disciplina comunitaria non contemplava tutte le categorie dei
veicoli, con il D.Lgs. n. 152 del 2006 si è reso necessario predisporre l'art.
231 quale necessario complemento della particolare disciplina introdotta con il
D.Lgs. n. 209 del 2003 al fine di evitare carenze della disciplina complessiva.
L'art. 231 del D.Lgs. citato che, come accennato, riproduce quasi integralmente
il Decreto Ronchi, art. 46, trova applicazione nelle ipotesi non disciplinate
dal D.Lgs. n. 209. Quest'ultimo decreto all'art. 3 considera rifiuto il veicolo
"fuori uso", privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia
deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo
abbia depositato privo di targhe in un'area privata (cfr. Cass. 21963 del 2005;
33789 del 2005).
I veicoli privi di targa abbandonati su suolo di proprietà del
prevenuto costituivano quindi chiaramente dei rifiuti. L'eventuale
utilizzazione di qualche pezzo di ricambio da parte dell'imputato non fa venir
meno la natura di rifiuto dell'autoveicolo dismesso. Anzi, a norma del Decreto
Ronchi, art. 46, comma 8, le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei
veicoli potevano essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti
attività di autoriparazione e potevano essere utilizzate solo se sottoposte ad
operazioni di revisione singola.
Gli altri oggetti rinvenuti sul terreno di proprietà dell'imputato
costituivano dei rifiuti perchè, come accertato dal tribunale con motivazione
esente da vizi logici, si trovavano in evidente stato di abbandono.
Cassazione penale, sez. III 15/05/2007 n. 23790.
3 Ambiente. Pneumatici fuori uso .
La gestione degli pneumatici fuori uso è attualmente disciplinata dal
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 228 il quale richiama, in premessa, le
disposizioni speciali in materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209 del 2003)
e quelle generali di cui agli artt. 179 e 180 allo scopo di ottimizzarne il
recupero anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione e per ridurne
la formazione anche attraverso la ricostruzione.
Diversamente da quanto indicato nell'originaria indicazione del D.Lgs.
n. 22 del 1997, che faceva riferimento agli "pneumatici usati", la
qualifica di rifiuto è stata successivamente ristretta ai soli pneumatici
"fuori uso", perchè la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma 1,
lett. l), richiamato dai ricorrenti, ha disposto che "all'allegato A (del
D.Lgs. n. 22 del 1997) le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono
sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso".
Si è dunque operata una duplice classificazione degli pneumatici,
distinguendo quindi quelli "usati" ricostruibili da quelli
"fuori uso".
Pur mancando una chiara definizione delle due categorie come sopra individuate,
pare comunque evidente come nella categoria degli pneumatici fuori uso possano
senz'altro collocarsi quelli che, per le condizioni di decadimento o altre
ragioni abbiano perso la loro funzione originaria e non siano ricostruibili,
mentre in quella degli pneumatici usati andranno invece considerati quelli
ancora utilizzabili, ad esempio perchè rispondenti ai requisiti di efficienza
tecnica previsti dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale
e quelli ricostruibili.
Il complessivo tenore del provvedimento non lascia adito a dubbi sulla
volontà di sottrarre dal novero dei rifiuti gli pneumatici ricostruibili.
Di ciò ha peraltro già dato conto la giurisprudenza di questa Corte
(Sez. 3, n. 8679, 1 marzo 2007) pur essendosi in altra occasione affermato che,
fermo restando quanto disposto dalla citata L. n. 179 del 2002,
"...esulano dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di
produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire
alcun trattamento preventivo, ovvero subendo un trattamento preventivo che non
importi un'operazione di recupero, mentre i pneumatici usati, dei quali il
detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa
rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante fa loro destinazione
ad un'operazione di recupero" (Sez. 3, n. 46643, 14 dicembre 2007)
richiamando così il contenuto di altre precedenti decisioni (Sez. 3, n. 23494,
6 luglio 2006; Sez. 3, n. 4702, 9 febbraio2005).
Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso con la
citata sentenza n. 8679/07, in quanto maggiormente aderente alla lettera delle
disposizioni in precedenza menzionate, chiaramente indicative dell'intento del
legislatore di limitare l'applicazione della disciplina dei rifiuti ai soli
pneumatici fuori uso, mentre la sentenza 46643/07, pur dando atto
dell'intervento innovativo del legislatore, si limita a richiamare le
precedenti (che però non attribuiscono alcun rilievo alle disposizioni nel
frattempo emanate e si fondano su altri riferimenti normativi) senza fornire
alcuna ulteriore specificazione.
I pneumatici "usati", intendendosi come tali quelli
ricostruibili o utilizzabili direttamente e rispetto ai quali non risulti
l'obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore, non rientrano nel
novero dei rifiuti a differenza degli pneumatici "fuori uso", che
invece il legislatore espressamente individua come tali e che, per degrado o
altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria. Cassazione penale,
sez. III, 30/05/2012, n. 25358.
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