Processo
amministrativo. Azione di accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio
assenso
L'azione diretta ad accertare la formazione del silenzio-assenso può
essere ammessa per garantire effettività della tutela, ai sensi dell'art. 1 del
cpa, (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 ottobre 2011, n. 1265);
Appare, invero, soluzione richiedente manovre di evidente artificiosità
quella secondo cui l'interessato, non potendo chiedere l'accertamento della sua
posizione, dovrebbe, invece, attivarsi per provocare provvedimenti che
disconoscano la formazione dell'assenso tacito, da poter impugnare in un
ordinario giudizio di annullamento (conf.: Cons. Stato, Sez. VI: 15.4.2010 n.
2139 e 9.2.2009 n. 717, in merito all'azione di accertamento dell'inesistenza
dei presupposti della d.i.a.). Ciò, in coerenza con i principi rivenienti
dall'art. 24 Cost., il quale esprime l'esigenza di assicurare in modo specifico
l'attuazione della pretesa sostanziale, cosicché, anche con riferimento agli
interessi legittimi, non può essere esclusa l'ammissibilità dell'azione di
accertamento autonomo, almeno in tutti i casi in cui, mancando il provvedimento
da impugnare, una simile azione risulti necessaria ai fini della soddisfazione
concreta della pretesa sostanziale dedotta in giudizio: il che è esattamente
quello che emerge nell'odierna fattispecie.
Resta naturalmente il fatto che, anche nell'ambito di un'autonoma
azione di accertamento, la posizione sostanziale di cui si chiede tutela non
muta, rimanendo, comunque, conformata dai provvedimenti emanati e non potendo
essere utilizzata per contrastare il contenuto di un provvedimento rimasto
inoppugnato, con conseguente elusione dei termini di decadenza per l'azione
impugnatoria (Cons. Stato, Sez. VI, 9.2. 2009 n. 717, ancora in tema di D.I.A ;
T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 27 ottobre 2010, n. 3836).
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