Comunità Europea Interpretazione
norme comunitarie. Avvalimento plurimo.
La
Provincia di Fermo ha avviato una procedura di aggiudicazione per l'appalto di
lavori di ammodernamento ed ampliamento di una strada provinciale, il cui
valore stimato è superiore alla soglia rilevante di applicazione della
direttiva 2004/18, quale stabilita all'articolo 7 della medesima. Nell'ambito
della procedura in parola era richiesto che i concorrenti dimostrassero le
relative capacità tecniche e professionali presentando un'attestazione SOA
corrispondente alla natura e all'importo dei lavori oggetto dell'appalto.
L'RTI
formato dalla Swm e dalla Mannocchi Luigino DI ha partecipato a detta procedura
attraverso la mandataria Swm. Al fine di soddisfare il requisito relativo alla
classe di attestazione SOA necessaria, la Swm si è avvalsa delle attestazioni
SOA di due imprese terze.
Il
menzionato RTI è stato escluso dalla gara d'appalto in considerazione del
divieto generale di avvalimento plurimo all'interno della medesima categoria di
qualificazione, codificato dall'articolo 49, sesto comma, del decreto
legislativo n. 163/2006.
Il
Tribunale amministrativo regionale per le Marche è stato investito di un
ricorso avverso la menzionata decisione ed ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se
l'articolo 47, paragrafo 2 della direttiva [2004/18] debba essere interpretato
nel senso che osti, in linea di principio, ad una [norma] di uno Stato membro,
come quella (...) di cui all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo n.
163/2006, la quale vieta [agli operatori economici partecipanti ad una gara per
l'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori], tranne casi particolari, di
avvalersi di più di un'impresa ausiliaria (...) per ciascuna categoria di qualificazione[,
fatta salva la circostanza che il] bando di gara può ammettere l'avvalimento di
più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità
delle prestazioni (...)».
La CE ha
deciso che gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l'articolo
44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso
che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel
procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori
economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione,
delle capacità di più imprese
La Corte
si è così pronunciata in merito ad una controversia relativa all'esclusione di
un raggruppamento temporaneo di imprese dalla procedura di aggiudicazione di
appalto di lavori di ammodernamento ed ampliamento di una strada provinciale;
il raggruppamento temporaneo d'imprese era stato escluso dalla gara d'appalto
in considerazione del divieto generale di avvalimento plurimo all'interno della
medesima categoria di qualificazione, ai sensi dell'art. 49, sesto comma, del
d.lg. n. 163/2006). Corte giustizia UE, sez. V, 10/10/2013, n. 94
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