Comunità Europea Ricorso per
inadempimento. Accesso alla
rete ferroviaria.
Al fine
di meglio comprendere la questione al centro della fattispecie in esame, si
rivela opportuno ricordare come la Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29
luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e la direttiva
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001,
relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
hanno liberalizzato il trasporto ferroviario nell'Unione europea.
In
particolare, tali discipline perseguono l'obbiettivo di obbligare gli Stati
membri ad assicurare alle imprese del settore del trasporto ferroviario un
accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria. Di conseguenza, la
normativa comunitaria mira ad impedire che l'esercizio di funzioni considerate
essenziali - come, ad esempio, il rilascio alle imprese ferroviarie di licenze
che conferiscono loro l'accesso alla rete ferroviaria, l'assegnazione delle
linee ferroviarie e la determinazione dei diritti che devono essere versati
dalle imprese di trasporto per l'utilizzo della rete - sia affidato a gestori
indipendenti e non più alle imprese ferroviarie storiche.
I
ricorsi per inadempimento contro gli Stati membri. La controversia esaminata
dalla Corte di Giustizia rientra nell'ambito dei ricorsi per inadempimento
promossi dalla Commissione nei confronti di vari Stati membri per il mancato
rispetto dei loro obblighi.
Con la sua censura relativa
all'indipendenza dell'organismo di regolamentazione, la Commissione addebita
alla normativa italiana di non rispettare l'articolo 30, paragrafo 1, della
direttiva 2001/14, in quanto l'URSF, essendo costituito da funzionari del
Ministero, non può essere considerato indipendente, a maggior ragione in quanto
tale Ministero continua ad esercitare un'influenza sul gruppo FS, che detiene
la più grande compagnia ferroviaria italiana, ossia Trenitalia.
62 Occorre in proposito riconoscere
che, con i loro interventi legislativi successivi, le autorità italiane hanno
direttamente inciso sulla costituzione dell'organismo di regolamentazione,
ridefinendo in ciascuna tappa legislativa la sua autonomia organizzativa e
contabile. Così è per il decreto legge n. 98/2011 e, ancor più, per la legge n.
27, del 24 marzo 2012, che istituisce una nuova autorità di regolamentazione
dei trasporti.
La
Repubblica italiana, non garantendo l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura
per la determinazione dei diritti di accesso all'infrastruttura e la
ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30,
paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (fattispecie relativa
alla determinazione dei diritti e del livello delle tariffe del sistema
ferroviario). Corte giustizia UE, sez. I, 03/10/2013, n. 369.
Nessun commento:
Posta un commento