Comunità Europea. Concorso
annullamento
Va
disposto l'annullamento del bando di concorso della Commissione Ue per elenchi
di riserva per l'assunzione di amministratori nei settori Amministrazione
pubblica europea, Diritto, Economia, Audit e Tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, per violazione del regime linguistico.
Tribunale
I grado UE, sez. III, 16/10/2013, n. 248.
la
Repubblica italiana ha denunciato la violazione dell'articolo 18 TFUE e
dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dei principi di
parità di trattamento e di proporzionalità, consistente nel fatto che ai
candidati al concorso de quo è chiesto di svolgere i test di accesso,
predisposti allo scopo di valutare le loro capacità astratte di ragionamento e
la loro intelligenza, in una lingua diversa da quella nativa. Lo sforzo addizionale
richiesto da tale circostanza, così come le differenze nella capacità di
espressione dei candidati in una delle tre lingue che deve essere scelta come
seconda lingua, influenzerebbero i risultati dei test di accesso. In altri
termini, sussisterebbe il rischio che un candidato appaia più intelligente
soltanto perché ha una maggiore capacità di comprensione della seconda lingua,
circostanza che invece sarebbe di per sé irrilevante rispetto alle competenze e
alle attitudini che il test di accesso ha lo scopo di valutare.
La
Repubblica italiana ha dedotto la violazione dell'articolo 18 TFUE,
dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, degli articoli l e 6 del
regolamento n. 1, degli articoli 27 e 28 dello Statuto, nonché dell'allegato
III del medesimo Statuto, in quanto il bando di concorso esige dai candidati la
conoscenza di una seconda lingua compresa unicamente fra l'inglese, il francese
e il tedesco, quando invece tutte le lingue indicate all'articolo l del
regolamento n. 1 sarebbero sia lingue ufficiali che lingue di lavoro delle
istituzioni dell'Unione, e nessun'altra disposizione giustificherebbe una
siffatta limitazione delle conoscenze linguistiche richieste ai candidati al
concorso in oggetto.
La
Repubblica italiana ha denunciato la violazione dell'obbligo di motivazione
sancito dall'articolo 296 TFUE in quanto la scelta, effettuata nel bando di
concorso, delle sole lingue inglese, francese o tedesca come lingue che i
candidati devono obbligatoriamente indicare a titolo di seconda lingua è del
tutto priva di motivazione.
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