Impianto di cogenerazione .
Autorizzazione .
L'art. 1 comma 423, l. 23 dicembre 2005 n. 266 non subordina
l'esercizio di un impianto di cogenerazione alla condizione che sussista
un'effettiva correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del
fondo agricolo, ma si limita a stabilire che quando tale correlazione sussista,
nel senso che i prodotti utilizzati per la produzione di energia provengano
effettivamente dall'attività agricola, l'attività di produzione di energia si
considera connessa a quella agricola e, quindi, produttiva di reddito agrario e
non di reddito d'impresa; pertanto, la suddetta norma non intende sottoporre a
condizioni restrittive la produzione di energia elettrica da parte degli
imprenditori agricoli, ma bensì incentivarla con la previsione di un regime
fiscale (quello relativo ai redditi agrari) più favorevole per l'imprenditore.
T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 10/05/2013, n. 606.
Nella fattispecie i ricorrenti sostengono che l'esercizio di un
impianto di cogenerazione costituirebbe un'attività del tutto sproporzionata ed
incongrua rispetto all'attività agricola esercitata in via principale
dell'impresa proponente; assumono che ciò costituirebbe violazione del criterio
di proporzionalità di cui all'art. 4 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 nonché
dell'art. 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i.; queste
norme, sostengono i ricorrenti, consentirebbero la produzione e la cessione a
terzi di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche
solo a condizione che sussista un'effettiva correlazione tra la produzione di
energia e la conduzione del fondo agricolo, mentre nel caso di specie l'impresa
proponente intende realizzare l'impianto solo per rivendere l'energia a terzi;
La censura è infondata perché l'art. 4 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28
non istituisce un rapporto di proporzionalità necessaria tra l'impianto di
cogenerazione e l'attività principale esercitata dal proponente, ma tra la
tipologia dell'impianto e la tipologia di procedimento autorizzatorio, nel
senso di favorire nei limiti del possibile l'adozione di procedure
semplificate.
A sua volta l'art. 1 comma 423
della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i. non subordina l'esercizio di un
impianto di cogenerazione alla condizione che sussista un'effettiva
correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo,
ma si limita a stabilire che quando tale correlazione sussista, nel senso che i
prodotti utilizzati per la produzione di energia provengano effettivamente
dall'attività agricola, l'attività di produzione di energia si considera
connessa a quella agricola, e quindi produttiva di reddito agrario e non di
reddito impresa.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la norma
non intende sottoporre a condizioni restrittive la produzione di energia
elettrica da parte degli imprenditori agricoli, ma bensì incentivarla con la
previsione di un regime fiscale (quello relativo ai redditi agrari) più
favorevole per l'imprenditore.
E’ stata ritenuta la sussistenza
(e la prevalenza) dell'interesse pubblico al rilascio dell'autorizzazione in
relazione alle esigenze di rilievo comunitario di approvvigionamento energetico
da fonti rinnovabili.
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