Pubblico appalto Mercato rilevante. Definizioni.
Un pubblico appalto costituisce mercato rilevante se assume carattere
dimensionale nazionale o riguardi una parte rilevante del territorio nazionale.
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07/05/2013, n. 4478
L'attività di distribuzione di
gas naturale, definita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del Decreto
Legislativo n. 164/00 (c.d. Decreto Letta), come "il trasporto di gas naturale
attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti", ed è
riconosciuta quale "servizio pubblico" (articolo 14).
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del citato decreto il servizio di
distribuzione del gas viene affidato dagli enti locali in concessione esclusiva
tramite gara, per un periodo non superiore ai dodici anni.
Gli enti locali che affidano il servizio svolgono attività di
indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di
distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da
appositi contratti di servizio.
L'articolo 14, comma 7, prevede che gli enti locali avviino la
procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio.
Il gestore uscente resta, comunque, obbligato a proseguire la gestione
del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di
decorrenza del nuovo affidamento.
Il comma 6 del medesimo articolo dispone poi che, nel rispetto degli
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori
condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e
sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle
reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti
di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti.
Ai sensi del comma 4, alla
scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti
e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità
dell'ente locale.
Il legislatore ha altresì
previsto che, al fine di rendere più efficiente l'attività di distribuzione del
gas, oggi svolta da circa 248 operatori in 6.500 comuni, la stessa sia svolta
su ambiti territoriali più ampi, con ciò favorendo la realizzazione di economie
di scala.
In particolare, il combinato disposto dell'articolo 46 bis del D.L. n.
159/2007 convertito nella legge n. 222/200758, e dell'articolo 15, comma 1,
lettera a-bis, del D.L. n. 135/2009, convertito nella legge n. 166/2009,
prevedeva che la determinazione degli ambiti territoriali minimi per la
distribuzione del gas (di seguito, ATEM) dovesse avvenire entro il 31 dicembre
2012 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, MSE) di
concerto con il Ministero per i Rapporti con le Regioni, sentite la Conferenza
unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Il 1 aprile 2011 è entrato in vigore il decreto del MSE 19 gennaio 2011
di determinazione degli ATEM nel settore della distribuzione del gas (cd.
Decreto Ambiti). Gli ATEM individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto
sono 177.
Con successivo decreto del 18 ottobre 2011 del MSE, di concerto con il
Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, sono stati
individuati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale. Per quanto
riguarda la Provincia di Cremona, sono stati individuati 5 ATEM, tra cui quello
di Cremona 3 Sud che comprende, 36 Comuni dei quali, 7 su 8 interessati dalla
gara: Casalmaggiore, Rivarolo del Re, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio,
Mottabaluffi, Torricella del Pizzo e Voltido. Il Comune di Spineda, invece,
rientra nell'ATEM Mantova 1 che include ugualmente 36 Comuni. Con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 27 gennaio 2012, del DM 12 novembre 2011
n. 226 (Regolamento sui criteri di gara) è stato completato il quadro normativo
di riferimento per la realizzazione delle gare di riaffidamento del servizio di
distribuzione del gas sulla base dei nuovi ATEM.
L'art. 2 l. n. 287 del 1990, nell'occuparsi degli accordi restrittivi
della libertà di concorrenza, li definisca quali intese tra imprese che abbiano
per oggetto, o per effetto, quello di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza "all'interno del mercato
nazionale o in una sua parte rilevante".
Occorre preliminarmente osservare come nell'ipotesi di intese
restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva
all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto
dell'intesa a circoscrivere il mercato su cui l'abuso è commesso: vale a dire
che la definizione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si
manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti
derivanti dall'illecito concorrenziale è funzionale alla decifrazione del grado
di offensività dell'illecito (Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2006 n. 1271 Telecom
Italia).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per mercato
rilevante si intende quella zona geograficamente circoscritta dove, dato un
prodotto o una gamma di prodotti considerati tra loro sostituibili, le imprese
che forniscono quel prodotto si pongono fra loro in rapporto di concorrenza
(cfr. Cons. St., sez. VI, 9 aprile 2009 n. 2206).
La giurisprudenza ha osservato come anche una porzione ristretta del
territorio nazionale possa assurgere a "mercato rilevante" laddove in
essa abbia luogo l'incontro di domanda ed offerta in condizioni di autonomia
rispetto ad altri ambiti anche contigui e, quindi, esista una concorrenza
suscettibile di essere alterata.
La questione relativa alla possibilità di identificare il mercato
rilevante anche con una singola gara bandita dalla Amministrazione è stata
esaminata dalla giurisprudenza e risolta in senso favorevole sulla base della
considerazione secondo cui l'ammissibilità di una coincidenza tra mercato
rilevante e gara non può essere né affermata né negata in termini assoluti,
dovendosi indagare in concreto le caratteristiche del mercato oggetto della gara
(Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1191, Imprese di assicurazione).
Tale operazione di contestualizzazione, peraltro, implica margini di
opinabilità, atteso il carattere di concetto giuridico indeterminato delle
nozioni delle quali deve farsi applicazione: le valutazioni che nelle singole
fattispecie conducono l'organo competente all'individuazione del mercato
rilevante non sono pertanto sindacabili nel loro merito intrinseco dal giudice
amministrativo, al quale non è consentito sostituire le proprie valutazioni a
quelle riservate all'Autorità.
Il giudice amministrativo, in sostanza, deve valutare i fatti, onde
acclarare se la ricostruzione di essi operata dall'Autorità sia immune da
travisamenti e vizi logici, e accertare che le norme giuridiche siano state
correttamente individuate, interpretate e applicate; laddove residuino margini
di opinabilità in relazione ai concetti indeterminati, il giudice non può
comunque sostituirsi nella definizione del mercato rilevante, se quella operata
dall'Autorità è immune da travisamento dei fatti, da illogicità, da violazione
di legge (Cfr. Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 896 e 14 luglio 2011, n.
4283; Cons. St., sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199, Rc Auto; Cons. St., sez. VI,
2 marzo 2004, n. 926, buoni - pasto)
Nel caso specifico, l'AGCM ha ritenuto, per definire il mercato
rilevante, che "sotto il profilo del prodotto, può essere individuato con
riferimento al servizio oggetto di concessione, ovvero la distribuzione di gas
naturale.
La distribuzione di gas consiste nel servizio di trasporto di gas
naturale lungo le reti locali. Dal lato dell'offerta, il servizio pubblico di
distribuzione del gas naturale è caratterizzato da condizioni di monopolio
naturale ed è svolto in monopolio legale dalle imprese di distribuzione.
L'unica forma di concorrenza possibile è dunque quella relativa alla
partecipazione alle gare per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza
(c.d. concorrenza per il mercato). Si tratta di un mercato di dimensione
geografica locale, attualmente coincidente con l'area di attribuzione di
ciascuna concessione esclusiva, che è di dimensione comunale, mentre,
successivamente all'espletamento delle gare d'ambito, avrà una dimensione
maggiore. Nei circa 6.500 mercati locali della distribuzione di gas,
attualmente esistenti, sono presenti 248 operatori di distribuzione monopolisti
nei territori comunali in concessione.
Nel caso di specie, il mercato rilevante coincide con il territorio dei
comuni di Casalmaggiore, Rivarolo del Re, San Martino del Lago, Solarolo
Rainerio, Spineda, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo e Voltido, ovvero con il
territorio al quale si riferisce la concessione che l'ente locale intendeva
mettere a gara e in cui erano in precedenza concessionari E.On Reti (2iGas)
(Casalmaggiore, Rivarolo del Re, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio,
Spineda) e LD (Motta Baluffi, Torricella del Pizzo e Voltido).
Sul mercato rilevante, così individuato, all'epoca dei comportamenti
contestati, le società E.On Reti (2iGas) e LD erano concessionarie di fatto del
servizio in esclusiva di distribuzione del gas (in ragione di contratti
concessori venuti a scadenza)".
L'Autorità, dunque, ha valorizzato il contenuto del servizio oggetto di
concessione - ovvero la distribuzione del gas naturale - rilevando che lo
stesso è caratterizzato, dal lato dell'offerta, da condizioni di monopolio
naturale e risulta svolto in monopolio legale dalle imprese di distribuzione.
Ha quindi ritenuto, alla luce dell'oggetto e della portata delle intese
esaminate, che il mercato rilevante vada individuato nello stesso servizio con
riferimento al singolo accordo relativo all'area geografica locale.
Secondo il ragionamento della Autorità, infatti, poiché le gare per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas si svolgono su base locale,
il "mercato" dove si incontrano domanda ed offerta, sarebbe
costituito dalla singola gara di appalto.
Tale ricostruzione non appare
immune da vizi logici.
Rileva il Collegio come la
possibilità che una porzione ristretta di territorio possa assurgere a
"mercato rilevante" implichi pur sempre la necessità di una
caratterizzazione dell'incontro di domanda ed offerta in condizioni di
autonomia rispetto ad altri ambiti anche contigui.
Sotto tale profilo, dunque, la
mera sussistenza di una situazione di "monopolio dal lato
dell'offerta" non può in alcun modo caratterizzare l'ambito territoriale
in oggetto che, infatti, non assume alcuna peculiarità rispetto ai circa 6.500
mercati locali nei quali la domanda appare egualmente distribuibile ad opera
dei medesimi operatori presenti sul mercato e pari, secondo quanto riportato
nello stesso provvedimento della Autorità, a 248.
Né l'Autorità ha in alcun modo
provveduto ad evidenziare - e dimostrare - che i servizi richiesti dal Comune
di Casalmaggiore avessero caratteristiche tali da far sì che la gara assumesse
i caratteri di un mercato separato.
Del resto, la stessa AGCM ha
riconosciuto la presenza, nell'ambito dell'attività di distribuzione del gas,
di un potenziale mercato nazionale in considerazione del recente completamento
del quadro normativo sulle modalità di effettuazione delle gare per ambiti
sovracomunali (ATEM) [Cfr. AGCM, delibera C11695 - Cassa depositi e prestiti/
Snam - Provvedimento n. 23824 dell'8 agosto 2012 "73. Com'è noto,
successivamente al recente completamento del quadro normativo sulle modalità di
effettuazione delle gare per ambiti sovracomunali (ATEM), e alla previsione
contenuta nell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 93/11 che inibisce l'ulteriore
effettuazione delle gare comunali, il servizio di distribuzione del gas si
trova alla vigilia della effettuazione delle gare per l'aggiudicazione della
concessione in ciascuno dei 177 ATEM nei quali è stato suddiviso il territorio
nazionale. Si tratta della prima vera applicazione della riforma stabilita dal
D.Lgs. n. 164/2000, che prevede che il servizio di distribuzione venga affidato
esclusivamente tramite gara per un periodo di 12 anni.
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