responsabilità del condominio
Non sussiste
una responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore per i
difetti ed i danni causati ad un condomino dall'appaltatore nell'esecuzione di
lavori di ristrutturazione. Ogni condomino, in forza della regola della c.d.
rappresentanza reciproca, può agire direttamente contro l'impresa appaltatrice,
previa denuncia dei vizi e nel termine di prescrizione biennale, essendo allo
scopo ininfluente la denuncia dei difetti presentata all'amministratore e per
il suo tramite al condominio.
Tribunale
Cagliari, 27/10/2004
Qualora in
occasione di lavori condominiali uno dei condomini subisca un furto
probabilmente agevolato dall’impalcatura in costruzione, la colpa non può
essere imputata al committente, nel caso di specie il condominio, per fatti
compiuti dall’appaltatore in quanto quest’ultimo sceglie liberamente le modalità
operative da adottare per l’esecuzione dell’opus o del servizio. Pertanto il committente non risponde dei danni causati a terzi
dall’appaltatore, a meno che il danno non sia derivato direttamente
dall’esecuzione delle rigide istruzioni impartite dal committente
all’appaltatore.
Tribunale Roma,
sez. XIII, 18/01/2006
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