Egr. Avv.
Quesito Ufficiale
giudiziario Esecuzione sfratto
L’ufficiale
giudiziario che deve eseguirmi uno sfratto per un mio inquilino (che è assente
dall’alloggio, che non è intervenuto nel procedimento di convalida , che non ha
ricevuto una notifica a mani e che non si è neppure mai curato di ritirare le
notifiche ritualmente effettuate a mezzo
posta) mi dice che non può eseguire senza forza pubblica e che deve rinviare lo
sfratto ad un altro accesso?
Ma le sembra sensato. Distinti saluti
GR
Risposta
Il problema è che in Italia ogni funzionario fa quello che vuole.
In questo caso è evidente che eseguire è possibile trattandosi di appartamento
palesemente disabitato.
l'Ufficiale Giudiziario - ai sensi del combinato disposto
degli artt. 513, 605 e 677 c.p.c. - già dispone ex se del potere dovere di
richiedere, quando (secondo sua stessa valutazione discrezionale) occorre,
l'assistenza della forza pubblica, non richiedendosi a tal fine alcuna
autorizzazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento che si
tratta di eseguire Tribunale Messina, sez. II, 27/02/2008.
L’eventuale sistema di tutela è costoso e richiede tempi
smisurati per accertare il ritardo .
Senza contare che anche se lei accertasse giudizialmente il
ritardo nel provvedere difficilmente il giudice iper garantista nei confronti
del debitore difficilmente riconoscerebbe un risarcimento per il comportamento
dilatorio dell’Ufficiale.
È per questo che
investire in Italia è complicato e non essendoci tutela gli operatori tendono a
trasferirsi altrove.
I pubblici dipendenti sono comunque tutelati da contratti
che nel privato sono solo un miraggio e possono inventarsi a loro piacere
procedure personalizzate.
Nessun commento:
Posta un commento