Il certificato di agibilità.
Il certificato di agibilità è destinato ad
accertare la sicurezza, l’igiene, la salubrità, il risparmio energetico
dell’immobile rispetto alle specifiche destinazioni d’uso di tutti i fabbricati
siano essi residenziali, commerciali o industriali, ex art. 24, d.p.r.
6.6.2001, n. 380, che sostituisce le norme di cui agli artt. 221 e segg. r.d.
1265/1934. Centofanti Nicola e Centofanti Paolo, Diritto urbanistico Cedam
2012, 580.
Il richiedente lo deve obbligatoriamente con
riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
Quindi ad esempio il comune non può applicare
sanzioni, perché il prorietario del fabbricato non lo ha richiesto nel caso di
intereventi di manutenzione o cambio di destinazione d’uso.
Il
procedimento amministrativo, che sfocia nel provvedimento autorizzatorio, tende
a verificare la presenza di detti requisiti, come definiti dalla legislazione
vigente.
Il
certificato non accerta, quindi, la rispondenza della costruzione alla
normativa urbanistica; conseguentemente il suo rilascio non implica alcun
provvedimento implicito di sanatoria sotto il profilo urbanistico.
In
conformità a quanto stabilito dagli artt. 107 e 109, d. lg. 267/2000, il
certificato di agibilità è rilasciato dal dirigente di servizio o dal
responsabile del competente ufficio comunale.
Il
provvedimento amministrativo è variamente configurato come una abilitazione, in
quanto presuppone una valutazione tecnica di idoneità, ovvero come una
concessione o come una autorizzazione amministrativa.
La
natura di autorizzazione appare conforme alla struttura dell’istituto, che è
quella di consentire l’esercizio di un diritto preesistente – ossia il potere
utilizzare la costruzione – valutando che siano rispettate le esigenze di
tutela dell’igiene.
Le
implicazioni sono importanti poiché chi ritiene autorizzatoria la natura della
licenza ne restringe la portata alla tutela sanitaria e alla sicurezza; essa,
pertanto, non può essere negata per motivi urbanistici.
L’immobile
sarebbe oggetto delle normali misure sanzionatorie urbanistiche.
Chi
ritiene che il provvedimento abbia effetti concessori è portato ad estendere il
contenuto del provvedimento all’esame urbanistico dell’immobile oggetto di
licenza.
Il
certificato di agibilità deve essere rilasciato o negato per ragioni
prevalentemente inerenti il profilo igienico – sanitario, tuttavia è anche
previsto che l’agibilità presupponga che si tratti di locali dei quali va
dichiarata la conformità rispetto al progetto approvato.
Tale soluzione è accolta dalla norma vigente che prevede la presentazione
di dichiarazione di conformità al progetto in sede di domanda di rilascio del
certificato, ex art. 25, d.p.r. 6.6.2001, n. 380.
È
così esercitato un controllo urbanistico attraverso un atto che, sia pure
rapportato a parametri igienici sanitari, è condizionato al rispetto delle
norme urbanistiche e all’imparzialità dell’azione amministrativa.
Il
procedimento di rilascio del certificato di agibilità è ora disciplinato
dall’art. 25, d.p.r. 6.6.2001, n. 380.
Tale
atto deve essere richiesto allo sportello unico per l’edilizia entro quindici
giorni dall’ultimazione dei lavori, allegando obbligatoriamente:
a) la richiesta di
accatastamento dell’immobile, da presentare a cura dello sportello agli uffici
catastali;
b) la dichiarazione del
richiedente che deve certificare sotto la sua responsabilità la conformità dei
lavori al progetto approvato e l’avvenuto prosciugamento dei muri e la
salubrità degli ambienti;
c) la dichiarazione
dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti alle norme
di legge.
Il
responsabile del procedimento rilascia il certificato entro trenta giorni dalla
ricezione della domanda, potendo peraltro disporre un’ispezione da parte degli
uffici comunali che verifichi l’esistenza dei requisiti.
In
caso di silenzio dell’amministrazione, trascorsi 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda, qualora sia intervenuto il parere della Azienda
sanitaria locale circa la conformità dell’intervento edilizio alle prescrizioni
igienico sanitarie, l’abitabilità si intende attestata.
Un
più lungo termine di sessanta giorni è previsto, invece, per la formazione del
silenzio assenso nel caso in cui il parere dell’A.S.L. sia stato sostituito da
una autocertificazione.
Il
silenzio dell’amministrazione equivale ad assenso, anche se, in tal caso,
l’amministrazione conserva un potere di intervento successivo.
L’autorità
competente, infatti, può disporre l’ispezione di verifica ed eventualmente
dichiarare l’inagibilità, qualora essa verifichi l’assenza dei requisiti
richiesti per la costruzione, ex art. 26, d.p.r. 6.6.2001, n. 380.
La
giurisprudenza ha sancito l’obbligo dell’amministrazione di acquisire la
documentazione ritenuta mancante prima di procedere all’eventuale diniego.
È illegittimo il diniego del rilascio del certificato di agibilità motivato
con la mancanza della necessaria documentazione senza che l’amministrazione
abbia provveduto preventivamente a richiederla.
Nella
specie si trattava della documentazione relativa alla iscrizione al catasto del
fabbricato, alla conformità dell’impianto elettrico, al progetto per le
dispersioni termiche e alla autorizzazione per lo scarico dei reflui (T.A.R.
Campania Salerno, sez. I, 14.10.2002, n. 1599).
Il
diniego è impugnabile in via giurisdizionale, presso il T.A.R. (Mengoli 2009,
1091).
La sospensione e
la revoca della agibilità di un immobile, che
attiene alla solidità e sicurezza dell'edificio, non possono fondarsi
sul presupposto del rumore eccessivo dell'impianto sonoro del locale e dello
schiamazzo degli avventori.
L'eventuale
abuso delle autorizzazioni amministrative rilasciate e la violazione delle
inerenti prescrizioni devono trovare sbocco in provvedimenti, di tipo cautelare
o sanzionatorio (sospensione e revoca ai sensi dell'art. 19, T.U.L.P.S.) che si
rivolgono nei confronti del titolare della stessa (e dell'attività da questi
esercitata) senza che questo implichi il venir meno, in sé, dell'agibilità del
locale. (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 14.7.2011, n. 3793, RATAR,
2011, 7-8).
La
sanzione penale conseguente al divieto di utilizzo di immobili privi della
licenza di agibilità è stata depenalizzata. Essa è stata trasformata in
sanzione amministrativa per effetto dell’art. 70, d. lg. 30.12.1999, n. 507
(Italia 2002, 364).
L’art.
70, 1o co., lett. b), del d. lg. 30.12.1999, n. 507,
depenalizza il reato di cui all’art. 221, t.u. leggi sanitarie sazionandolo con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a 465.
L’autorità
amministrativa competente per l’applicazione di detta sanzione è il sindaco, ex
art. 93, 1o co., lett. l), del d. lg. 507/1999.
L’opposizione
si propone al tribunale trattandosi di violazione concernente una disposizione
in materia di igiene, ex art. 98, 2o co., lett. a), d.
lg. 507/1999.
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