Rendita catastale degli
immobili. Motivazione
La Corte di Cassazione , con sentenza n. 2357 del 3 febbraio 2014 ha
mutato oramai orientamento e , ha
dichiarato illecito il comportamento dell’agenzia quando omette la precisa
indicazione dell’atto.
La
Corte di cassazione ha affrontato quindi il delicato tema delle modalità con cui
era stato operato il riclassamento, specificando che il fatto che l’agenzia
avesse tenuto conto dei parametri costruttivi dell’immobile, delle sue
caratteristiche edilizie e del fabbricato che la comprende, nonché del livello
di capacità reddituale degli immobili della zona ma anche, appunto, dei
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, non è sufficiente a
motivare la nuova rendita. Infatti, per quanto riguarda il contesto, occorre
indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri della
microzona, mentre per quanto riguarda l’immobile in sé e per sé si devono
indicare le trasformazioni edilizie avvenute.
Tale orientamento non fa altro che ricollegarsi al precedente indirizzo delineato con sent. n. 9629 del 13 giugno 2012 (sent. n. 4507 del 25 febbraio 2009), che ha stabilito che gli uffici, quando procedono all'attribuzione (d'ufficio) di un nuovo classamento a un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, devono specificare se la variazione sia dovuta a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare, oppure a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è ubicata l'unità stessa.
Tale orientamento non fa altro che ricollegarsi al precedente indirizzo delineato con sent. n. 9629 del 13 giugno 2012 (sent. n. 4507 del 25 febbraio 2009), che ha stabilito che gli uffici, quando procedono all'attribuzione (d'ufficio) di un nuovo classamento a un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, devono specificare se la variazione sia dovuta a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare, oppure a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è ubicata l'unità stessa.
Nella prima ipotesi gli uffici sono
obbligati a indicare le trasformazioni intervenute, mentre nell'altra devono
indicare gli atti con cui hanno provveduto alla revisione dei parametri
relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti
del contesto urbano, rendendo in tal modo chiara la conoscenza dei presupposti
del nuovo classamento da parte del contribuente.
La motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve indicare con chiarezza se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, recando così l'analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dello stesso art. 1, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona.
La motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve indicare con chiarezza se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, recando così l'analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dello stesso art. 1, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona.
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