bozza
Art. 14
REGOLAMENTO
PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1
Applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai
procedimenti amministrativi di competenza degli organi e dell'organizzazione del ……che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di
parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
Art. 2
Criteri
1. L'attività amministrativa persegue
adotta le modalità, ispirate a criteri
di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità, stabilite dal presente
regolamento.
2.
Nello svolgimento di ciascun procedimento
amministrativo sono disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il compimento
dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento espressamente prescritti
dalle leggi o dai regolamenti.
3. Il procedimento non può essere aggravato, con l'acquisizione di pareri facoltativi o con altri incombenti istruttori non espressamente richiesti.
Art. 3
Individuazione
dei procedimenti amministrativi
1. I procedimenti di competenza del ….. devono essere conclusi con
l'adozione di un motivato provvedimento espresso, nel termine di 90 (novanta) giorni,
salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme di legge o di
regolamento.
Nei
casi
in
cui
siano indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine massimo di conclusione degli
stessi è individuato in 180 giorni.
Le tipologie
di procedimenti e i relativi termini
di
conclusione sono
riportati nell’elenco
allegato “A” al
presente regolamento.
Il termine
di conclusione comprende
anche le fasi intermedie, interne all’Ente, necessarie al completamento dell’istruttoria.
2. I termini dei procedimenti possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni,
per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni.
.
Art. 4
Attività
amministrativa informale
1.
Non rientrano nella disciplina dei procedimenti le richieste, anche formali,
relative al rilascio di certificazioni, attestazioni, copie, estratti di atti e documentazioni e di altri meri atti amministrativi, che devono avere esito immediato.
Capo II
PROCEDIMENTI D'UFFICIO
Art. 5
Iniziativa
1.
L'iniziativa dei procedimenti d'ufficio a rilevanza esterna compete ai soggetti
dell'amministrazione ai quali l'esercizio di tali competenze è attribuito dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
.
Art. 6
Decorrenza
del termine iniziale
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’ente ha
notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo
promani da organo od ufficio
dello Stato, della Regione
o di altra Amministrazione, il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento, da parte
dell'ufficio protocollo generale della richiesta o della proposta.
Capo III
PROCEDIMENTI
AD INIZIATIVA DI PARTE
Art. 7
Soggetti
dell'iniziativa
1. Tutti i soggetti singoli od associati,
che per effetto di tali norme risultano titolari
di diritti o interessi
legittimi, possono presentare istanze per attivare procedimenti amministrativi da espletarsi e concludersi
con l'osservanza delle modalità di cui al presente regolamento.
Art. 8
Decorrenza
del termine iniziale
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di
ricevimento della domanda od istanza.
Art. 9
Domanda -
Modalità di redazione
1. La domanda od istanza deve essere redatta
nelle forme e nei modi stabiliti dal’ente.
2. Nel caso di presentazione diretta
della domanda da parte del
privato all'ufficio, l'impiegato preposto a riceverla se rileva la necessità della riproduzione sul modulo-tipo, o di altri
perfezionamenti, ne informa immediatamente il presentatore fornendo allo stesso l'indicazione per la regolarizzazione.
2. Ove la domanda dell'interessato
sia ritenuta irregolare od incompleta,
il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause
dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata e completata.
Art. 10
Documentazione
a corredo della domanda
1.
La documentazione prescritta, dalla quale risulta la sussistenza dei requisiti
o delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del procedimento, deve essere presentata unitamente alla domanda.
Capo IV
RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO
Art. 11
Registrazione delle domande
1 Il servizio centrale
istituito presso il protocollo
generale riceve le domande che secondo l'ordine di servizio devono essere allo stesso
presentate insieme con quelle che pervengono
per posta o con altro mezzo, individua
il settore competente, dispone la registrazione nel protocollo generale
annotandone gli estremi sulla domanda
ed assicura che la istanza pervenga al responsabile del settore di norma entro
il terzo giorno lavorativo successivo.
Art. 12
Il
responsabile del procedimento
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro
dipendente addetto all'unità
la responsabilità dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
2.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione
di cui al precedente comma, è considerato responsabile del singolo procedimento
il dirigente dell'unità organizzativa competente.
3.
La responsabilità del dirigente di ciascuna unità organizzativa decorre dalla data
di assegnazione del procedimento a cura del dirigente di settore e per il dipendente dal momento
dell'assegnazione della domanda da parte del dirigente dell'unità
organizzativa.
Art. 13
Compiti
del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione
del procedimento;
b) accerta d'ufficio
i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari e adotta
ogni misura
per
l'adeguato
e
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria;
c) provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti - o di copie di essi - relativi a fatti, stati e qualità che
l'interessato dichiara essere attestati in
atti
già
in
possesso dell'Amministrazione;
d) propone l'indizione delle conferenze interne
di servizi;
e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi
e dai regolamenti;
f) adotta, ove ne abbia
la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione;
g) su istanza di accesso del
richiedete fornisce per iscritto ogni motivazione e fonte normativa in ordine
ai provvedimenti che l’amministrazione intende adottare e che il richiedente
ritiene non dovuto.
Capo V
PARTECIPAZIONE
Inizio
dell'attività procedimentale
1. Qualora
non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità
del procedimento, il responsabile
dello stesso, entro
7 (sette) giorni lavorativi dalla sua designazione, comunica l'inizio del procedimento:
a) ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti;
b) ai soggetti il cui intervento nel
procedimento sia previsto da legge o
regolamento;
Art. 15
Comunicazione
dell'inizio del procedimento
1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento stesso tramite comunicazione
personale.
2. Nella comunicazione devono essere
indicati:
a) il settore competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso ed
i suoi estremi di identificazione;
c) l'unità organizzativa ed il nominativo del dipendente responsabile del procedimento;
d) la sede dell'unità organizzativa presso la quale si può prendere
visione degli atti, l'orario di accesso, il numero di
telefono e quello eventuale di telefax;
e) la data d'inizio del procedimento ed il
termine previsto per la sua conclusione.
3. Qualora,
per il numero o l'incertezza
d'individuazione degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti, o per alcuni
di essi, impossibile o gravosa il responsabile del procedimento procede mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, nel
quale sono indicati i motivi che giustificano la deroga:
a) nell'albo dell’ente.
b) mediante
altre
eventuali
forme
di
pubblicità idonea, stabilite di volta
in
volta.
Art. 16
Intervento
nel procedimento
1. Qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o di interessi privati e le
associazioni ed i comitati che riuniscono e rappresentano
soggetti portatori d'interessi diffusi, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire
nel singolo procedimento mediante istanza, motivata in ordine al
pregiudizio temuto, da presentarsi, con eventuali
memorie e documenti.
Art. 17
Modalità
d'intervento nel procedimento
1. I
soggetti di cui all’art. precedente hanno diritto di:
a) prendere visione
degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.
24 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
b) presentare memorie e documenti,
osservazioni e proposte, entro
un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento.
Capo VI
ISTRUTTORIA
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 18
Acquisizione
di pareri da organi dell'ente
1. Gli atti originali
relativi al procedimento amministrativo restano depositati
presso il responsabile dello stesso.
2. Quando per l'istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altre unità
organizzative, lo stesso viene richiesto
dal responsabile al dirigente
dell'unità interessata.
3. Ove il parere non sia espresso entro il termine
stabilito, il provvedimento è
adottato prescindendo dallo stesso, salvo i casi nei quali il parere è obbligatorio per legge o
regolamento.
Art. 19
Pareri obbligatori di organi ed enti
esterni
1.
In
tutti
i
casi
nei
quali
la
legge prescrive che per
l'emanazione
di
un
provvedimento di competenza
degli organi dell’ente è necessario
il parere, il nulla-osta, l'autorizzazione, l'approvazione, l'assenso, la valutazione tecnica
ed altra determinazione, comunque denominata, di altre pubbliche
amministrazioni, che può
essere richiesta ed ottenuta direttamente dall'interessato, tale acquisizione deve
avvenire prima della presentazione della domanda che attiva il procedimento presso l’ente e gli atti
rilasciati, vistati od approvati dalle
amministrazioni adite devono essere allegati all'istanza.
2. Decorso
il termine senza che l'amministrazione
adita a comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze
istruttorie che ne
giustificano la proroga per un tempo precisato
e non superiore a quello stabilito dal successivo comma, è
in facoltà dell'Amministrazione di procedere nell'istruttoria indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Art. 20
Valutazioni
tecniche
1.
Ove, per disposizione espressa di
legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta
dall'acquisizione diretta di
valutazioni tecniche di organi di altre amministrazioni od enti appositi, la relativa richiesta viene inoltrata dal
responsabile del procedimento nella fase iniziale
dell'istruttoria. Nel caso che i soggetti
aditi non provvedano ai sensi
e nei termini di cui all'art. 17, commi primo
e terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento richiede le suddette valutazioni ad organi
tecnici dell’ente.
Capo VII
CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 21
Accordi
con gli interessati
1. Le osservazioni e le proposte
presentate, quando
non sono di pregiudizio ai diritti
di terzi ed in ogni caso al
perseguimento del pubblico interesse, possono essere accolte e costituire
oggetto di accordi con gli interessati.
2. Gli accordi possono
determinare, integralmente o parzialmente,
soltanto l'eventuale contenuto discrezionale
del provvedimento.
3.
Accordi integralmente sostitutivi del
provvedimento finale possono essere consentiti solo nei casi espressamente
previsti da disposizioni di legge.
4. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano,
ove non sia diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto
compatibili.
5. Per l'Amministrazione le ipotesi di accordo
sono sottoscritte dal dirigente del settore ed assumono per la stessa definitivo
impegno ed efficacia dopo l'approvazione da parte dell'organo competente nelle forme previste
per il provvedimento finale e sono soggette agli eventuali controlli previsti
per quest'ultimo.
Art. 22
Adozione
del provvedimento conclusivo - Motivazione
1. Ogni
procedimento amministrativo deve concludersi mediante l'adozione di un
provvedimento espresso, adottato dal competente soggetto
dell'Amministrazione.
2. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei concorsi pubblici ed il personale. La motivazione deve indicare
i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
Art. 23
Eccezione
all'obbligo della motivazione
1. La motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per
gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
Art. 24
Termine
finale
1. Il
termine per la conclusione dei procedimenti si riferisce alla data di adozione
del provvedimento.
2. Le responsabilità relative
alla completezza, esattezza e puntualità degli adempimenti prescritti fanno carico al responsabile del procedimento e, per quanto attiene alle funzioni di loro competenza, ai dirigenti
dell'unità organizzativa e del settore competente.
3. Le responsabilità relative
al provvedimento conclusivo fanno carico al soggetto
od all'organo competente ad assumerlo.
Art. 25
Comunicazione
del provvedimento al destinatario
1. Al destinatario deve essere comunicato - mediante notifica effettuata dai messi comunali o raccomandata con avviso di ricevimento - il provvedimento conclusivo del
procedimento.
2.
In
ogni
atto
comunicato
al
destinatario
devono essere indicati
il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.
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