Soppressione enti ex legge regionale Campania n. 16/2008. Estinzione dell’incarico.
La giurisprudenza ha precisato che la l.reg. che, dettando la
disciplina di riorganizzazione del servizio sanitario, stabilisca il
trasferimento a una neo costituita Azienda Sanitaria Locale delle funzioni già
svolte dalle preesistenti A.s.l. di cui dispone la soppressione, determina la
risoluzione automatica per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art.
1463 c.c., del contratto a termine di prestazione d'opera intellettuale avente
ad oggetto l'incarico di direttore generale di una delle aziende soppresse.
Non rileva in contrario la norma della medesima
l.reg. che preveda il trasferimento al patrimonio della nuova Azienda delle
posizioni attive e passive già facenti capo alle preesistenti aziende
sanitarie, siccome da riferire esclusivamente alle attività che vengono
proseguite dall'A.s.l. e non già ad incarichi connessi con la struttura
dell'ente preesistente, dalla cui estinzione è derivato il venire meno dello
stesso substrato della prestazione contrattuale. T.A.R. Campania Napoli, sez.
V, 03/08/2010, n. 17216.
Il processo di razionalizzazione, tramite
accorpamento, portato a compimento dall'ente regionale correttamente non ha
comportato una mera trasformazione dei soggetti preesistenti, atteso che le
AA.SS.LL. istituite all'esito del processo di accorpamento sono sottentrate
integralmente e senza residui alle precedenti che si sono estinte.
D'altronde, pur non indicandosi espressamente nelle
citata legge regionale Campania n.
16/2008, le modalità con le quali doveva essere condotta la riorganizzazione
del servizio sanitario regionale in funzione della razionalizzazione delle
preesistenti Aziende, già la precisazione che << la Regione definisce gli
ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali in ragione delle
caratteristiche geomorfologiche del territorio e prevedendo comunque un'azienda
per provincia >> lascia intendere come inevitabile l'estinzione delle
preesistenti Aziende e l'istituzione di nuove.
Il fenomeno avveratosi nel caso di specie, quanto
meno dal punto di vista strutturale, non si discosta granché dall'analogo
fenomeno che ha portato alla soppressione delle Unità Sanitarie Locali che
quali organi della Regione sono state sostituite dalle Aziende Sanitarie
Locali, soggetti dotati di personalità giuridica ed enti strumentali della
Regione.
In tale situazione la prospettazione di parte
ricorrente che, nell'evidente intento di conservare il proprio rapporto di
lavoro, parallelamente alla identità del soggetto datore di lavoro, tende a
"minimizzare" le conseguenze del processo di razionalizzazione, in
quanto la L.R. 16/08 citata non avrebbe "individuato" e
"determinato" gli "ambiti territoriali" di ciascuna delle
Aziende previste per la Provincia di Napoli; né si sarebbe direttamente
provveduto a disciplinare la prefigurata vicenda modificativa, con specifico
riguardo al regime degli intercorrenti rapporti giuridici e delle dotazioni di
beni e personale, né si è in ogni caso provveduto a "definirne i
criteri".
Tuttavia ciò non trova alcun riscontro nella
normativa di riferimento e dalla ratio ad essa sottesa per la quale, anche alla
stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, il fenomeno
dell'accorpamento in funzione della razionalizzazione presuppone
necessariamente l'estinzione dei soggetti pregressi per dar vita a nuovi
soggetti giuridici in grado di meglio soddisfare gli obiettivi di efficienza ed
efficacia del servizio sanitario in relazione alle caratteristiche
geomorfologiche del territorio e della popolazione servita.
Pertanto la
pretesa azionata dal ricorrente al mantenimento del proprio rapporto di lavoro
si presenta giuridicamente e materialmente di impossibile attuazione, non
essendo prospettabile una reintegrazione in un Ente disciolto e non più
esistente ovvero, in alternativa, una nuova nomina in un Ente neocostituito e
neanche coincidente con il precedente .
La tutela offerta dal g.o. in funzione di giudice
del lavoro non esaurisce senza residui la tutela di un soggetto legato da un
rapporto di servizio con l'Amministrazione
Quest'ultimo, a fronte degli atti di
macro-organizzazione adottati dall’ente responsabile dell'organizzazione del
servizio sanitario e, allo stato, immediatamente lesivi di interessi legittimi
della sfera giuridica del predetto soggetto, può insorgere avverso gli stessi
allo scopo di conseguire una sorta di primo livello di tutela prodromica ed
anticipata del proprio rapporto di lavoro.
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