La necessità che il ricorso incidentale sia sempre esaminato prima
del ricorso principale
Dalla piana lettura della più volte
menzionata sentenza n. 4 del 2011 (in particolare § 51), emerge in modo univoco
che il discrimine è rintracciato nella introduzione, da parte del ricorso
incidentale, di censure che colpiscono la mancata esclusione, da parte della
stazione appaltante, del ricorrente principale (ovvero della sua offerta), a
causa della illegittima partecipazione di quest’ultimo alla gara o della
illegittimità dell’offerta; tale situazione lato sensu di
invalidità della posizione del ricorrente principale, deve scaturire dalla
violazione di doveri o obblighi sanzionati a pena di inammissibilità, di
decadenza, di esclusione (a titolo esemplificativo si pensi all’intempestività
della domanda di partecipazione alla gara, alla carenza di requisiti soggettivi
generali, di natura tecnica o finanziaria, ovvero di elementi essenziali
dell’offerta).
La situazione di contrasto fra la condotta
dell’impresa che partecipa alla selezione e la legge di gara, effettivamente
rilevante per stabilire la priorità dell’esame del ricorso incidentale, è solo
quella che produce, come ineluttabile conseguenza, la non ammissione ab
origine alla gara del concorrente non vincitore, ovvero
l’estromissione successivamente deliberata in apposite fasi (anche solo in
senso logico), deputate all’accertamento della regolare partecipazione del
concorrente: si pensi al caso classico in cui l’amministrazione proceda al
riscontro della tempestività della presentazione delle domande di partecipazione
cui seguono (soprattutto dal punto di vista logico, poiché sovente tali
adempimenti sono effettuati in unico contesto temporale e procedurale), le
ulteriori fasi relative all’accertamento dei requisiti soggettivi
dell’imprenditore ovvero oggettivi dell’offerta.
Ne discende che tutte le criticità
prospettate come incidenti su attività svolte a valle di quelle dedicate al
riscontro dei suddetti requisiti, non impongono l’esame prioritario del ricorso
incidentale perché, in tale ipotesi, esso non mira ad accertare l’insussistenza
della condizione dell’azione rappresentata dalla legittimazione del ricorrente,
in quanto soggetto escluso o che avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.
<<nel
giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, solo il ricorso
incidentale escludente che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione
del ricorrente principale non aggiudicatario – in quanto soggetto che non ha
mai partecipato alla gara, o che vi ha partecipato ma è stato correttamente
escluso ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un
errore dell’amministrazione - deve essere esaminato prioritariamente rispetto
al ricorso principale; tale evenienza non si verifica allorquando il ricorso
incidentale censuri valutazioni ed operazioni di gara svolte
dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla
procedura del ricorrente principale>>.
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