Un muro che delimita due
fondi contigui è di proprietà comune dei confinanti.
Discende da ciò che, nelle
singole proprietà le siepi vive debbono
essere poste ad una distanza di almeno 50 cm dal muro di confine, così come
previsto dall’art. 892 del c.c. Se viene violata la suddetta distanza legale le
piante possono rimanere se non eccedono la sommità del muro e non invadono
l’altrui proprietà. Il proprietario del fondo invaso però può esigere
l’estirpazione delle siepi piantante ad una distanza minore da quella indicata
nell’art. 892 del c.c., così come, in caso di rifiuto, può fare ricorso
all’autorità giudiziaria per ottenere una pronunzia che costringa il vicino al
taglio dei rami protesi nel fondo altrui.
I rami del tuo albero non
devono protrarsi oltre il confine con il tuo vicino, ai sensi dell'articolo 896
del codice civile.
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti
Nessun commento:
Posta un commento