Concorso di responsabilità nel
contratto di appalto.
In tema di contratto di appalto, il
vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e
direttore dei lavori, il cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo
efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel
principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di
responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli
autori del danno debba rispondere al titolo di responsabilità
contrattuale.Tribunale Modena, 06/02/2014, n. 98 Giurisprudenza locale - Modena
2014
L'appaltatore, dovendo assolvere al
proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al
particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue
cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente
e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità
soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato
indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente
ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova,
l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante
dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o
i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o
del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni
impartite dal direttore dei lavori. Data, dunque, la responsabilità
dell'appaltatore anche per i difetti del progetto che egli non abbia rilevato o
in ordine ai quale non abbia espressamente manifestato il proprio dissenso, è
del tutto irrilevante ogni questione circa la partecipazione o non
dell'appaltatore alla redazione del progetto stesso. Cassazione civile, sez. II,
17/06/2013, n. 15093, Diritto e Giustizia online 2013.
Responsabilità del direttore lavori
Del reato edilizio rispondono sia
il proprietario committente dei lavori che l’impresa esecutrice e il direttore
dei lavori stessi. Nel caso di specie si trattava di una costruzione abusiva
perché eseguita con un permesso di costruire illegittimamente detenuto e
successivamente annullato. Il direttore dei lavori è stato assolto solo perché
non ha assunto tale effettiva carica, avendo egli cessato la propria attività
di geometra libero professionista con chiusura di partita iva e avendo
intrapreso il diverso lavoro di insegnante (9a).
(9a) Ufficio Indagini preliminari
Napoli, 8 gennaio 2014, n. 1079, in Red. Giuffrè 2014.
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