Responsabilità Contrattuale ex 1218, c.c. Fattispecie.
Cadere da una sedia non comporta responsabilità dell’insegnante
preposto non essendo l’evento prevedibile mentre nel caso di un gestore di casa
di riposo il danno che può subire un
anziano non autosufficiente è largamente prevedibile.
Nel caso di danno cagionato
dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e
dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che
- quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione,
con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina
l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di
vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi
fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine
di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al
precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si
instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale
l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare,
anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che
l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle
controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei
confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime
probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare
che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto,
sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato
determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. (Nel
correggere, ex art. 384, comma 2, c.p.c., la motivazione dell'impugnata
sentenza, che aveva fatto applicazione dell'art. 2048 c.c. anziché della
responsabilità contrattuale secondo il principio affermato da Cass., Sez. un.,
n. 9346 del 2002, la S.C. ha ritenuto - in base all'accertamento compiuto dal
giudice del merito - non ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito
di culpa in vigilando, in mancanza di omessa adozione di preventive misure
organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di
pericolo nonché stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno
dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né
prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita
nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità). Cassazione
civile, sez. III, 18/11/2005, n. 24456.
Nel caso di danno alla persona
subìto dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità
della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cod.
civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla
controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia
l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui
questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite
siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola.
Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa
resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino
a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente. (Nel
ribadire il principio, la S.C. ha negato
la responsabilità della scuola di sci perché, tenendo conto della
peculiarità dell'insegnamento impartito e del comune dato d'esperienza che non
è possibile imparare a sciare senza cadere, era stato accertato che la causa
della lesione subita dal minore era dovuta alla circostanza che l'allievo aveva
perso l'equilibrio, cadendo indietro e sedendosi sulle code degli sci, senza
che gli attacchi di sicurezza potessero aprirsi). Cassazione civile, sez. III,
17/02/2014, n. 3612.
Il gestore della casa di riposo
nella quale sia ricoverata l'interdetta, risponde a titolo di responsabilità
contrattuale, per il contratto di
spedalità atipica, dei danni subiti dalla paziente, ricoverata perché priva di
capacità cognitiva e autonomia motoria, per essere stata lasciata senza
protezioni ed essere caduta dalla sedia procurandosi la frattura del femore.
Invero, la responsabilità della parte convenuta deriva dall'omessa adeguata
sorveglianza della paziente, per la quale era prescritta la necessità di una
continua sorveglianza per salvaguardare l'incolumità sua e quella degli altri.
Appare evidente che a fronte di una così tanto chiara prescrizione, il
posizionarla su una semplice sedia di fronte a un tavolo, senza protezione
fissa, non possa certamente ritenersi sufficiente a impedirne il rischio di
cadute o altri incidenti. Neppure può ritenersi sussistente il concorso del
fatto colposo del creditore o il caso fortuito, trattandosi di cadute
prevedibilissime e anzi espressamente previste. Tribunale Vicenza, 28/05/2013,
n. 705.
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