Prende il via venerdì 28 agosto 2015 il processo di
semplificazione in materia di formazione del silenzio-assenso, Segnalazione
certificata di inizio attività (Scia) e conferenza di servizi.
È stata pubblicata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale la riforma della Pubblica
Amministrazione(Legge
124/2015) che, lo ricordiamo, dettando le linee guida per la
riorganizzazione della PA, impatta anche sulle procedure autorizzative nel
settore edile.
Silenzio
assenso
Gli atti di assenso e i nulla osta delle Amministrazioni
dovranno essere resi entro trenta
giorni. Decorsi questi termini, si formerà
il silenzio-assenso.
In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di autorizzazione, sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a decidere le modifiche.
Il silenzio-assenso si applicherà anche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi. In questi casi, però, il termine è stato elevato a novanta giorni.
Le nuove regole saranno avranno un impatto positivo sulla velocizzazione dell'iter per ottenere il permesso di costruire.
In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di autorizzazione, sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a decidere le modifiche.
Il silenzio-assenso si applicherà anche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi. In questi casi, però, il termine è stato elevato a novanta giorni.
Le nuove regole saranno avranno un impatto positivo sulla velocizzazione dell'iter per ottenere il permesso di costruire.
Dopo la presentazione della richiesta da parte del privato,
infatti, l'iter
può subire dei ritardi nell'attesa dei
pareri delle Asl, dei Vigili del Fuoco o delle Soprintendenze, chiamate in
causa nelle aree sottoposte a vincolo.
Scia
Entrano in vigore venerdì prossimo i limiti all’autotutela della Pubblica Amministrazione.
Il testo pubblicato in Gazzetta prevede che un provvedimento illegittimo può
essere annullato d’ufficio al massimo entro diciotto mesi, anche se l’autorizzazione si è formata con
silenzio-assenso. Viene così modificato l’articolo 21 nonies della Legge 241/1990, che parlava più genericamente di un termine
ragionevole. Dopo un anno e mezzo, quindi, gli interventi realizzati con Scia
potranno essere considerati "al sicuro" da eventuali contestazioni.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo individuerà in modo preciso i procedimenti soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività e al silenzio-assenso, ma anche quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa o è sufficiente una comunicazione preventiva.
Dopo la presentazione di un’istanza, le Amministrazioni dovranno indicare obbligatoriamente i termini entro cui si pronunceranno o dopo quanto tempo l’eventuale silenzio potrà essere interpretato come accoglimento della domanda.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo individuerà in modo preciso i procedimenti soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività e al silenzio-assenso, ma anche quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa o è sufficiente una comunicazione preventiva.
Dopo la presentazione di un’istanza, le Amministrazioni dovranno indicare obbligatoriamente i termini entro cui si pronunceranno o dopo quanto tempo l’eventuale silenzio potrà essere interpretato come accoglimento della domanda.
Conferenza di servizi
Sempre entro dodici mesi dall’approvazione della legge, il Governo adotterà un decreto legislativo per la semplificazione della conferenza di servizi, in modo da avere tempi certi ed evitare il blocco delle opere. Saranno ridotti i casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria e verranno introdotti modelli di istruttoria in grado di garantire la partecipazione telematica dei soggetti interessati.
Scatterà il silenzio-assenso se le amministrazioni (anche quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente) non si pronunceranno entro il termine dei lavori della conferenza.
resta da porre una domanda se il funzionario emanerà un diniego illegittimo pere fermare una pratica , sarà soggetto alo risarcimento automatico del danno ingiusto all'annullamento del diniego?
Poiché la ripossta è negativa la semplificazione è puramente formale lasciata all'arbitrio delle ammnistrazioni che posssono impunemente fermare le provcedure.
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