Le sanzioni fiscali PER IMMOBILI ABUSIVI
Le
sanzioni fiscali, disposte dall'art. 49, D.P.R. 380/2001, hanno caratteristica
di autonomia nell'applicazione, prescindendo dall'irrogazione di sanzioni
amministrative da parte dell'autorità comunale.
Il
comune ha solo l'obbligo di comunicare all'amministrazione finanziaria, entro
tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta di licenza di
abitabilità, ogni inosservanza che comporti la decadenza dalle agevolazioni.
Non
acquista rilevanza il fatto che successivamente il costruttore si regolarizzi
ai fini urbanistici corrispondendo le relative sanzioni pecuniarie e demolendo
le parti abusive della costruzione.
Col provvedimento di decadenza dalle
agevolazioni fiscali nasce il diritto dell'amministrazione a recuperare le
imposte dovute in via ordinaria.
Il
diritto si prescrive entro tre anni dalla ricezione della segnalazione del
comune.
2.1 La
perdita delle agevolazioni fiscali nei casi di abusivismo
La perdita delle agevolazioni fiscali
avviene qualora l'immobile non risponda alle prescrizioni contenute nel permesso
di costruire.
Il
contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento
delle misure prescritte ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli
allineamenti indicati nei piani generali o attuativi.
La
giurisprudenza ha stabilito che la decadenza si applica a tutta la costruzione
anche se l'abusivismo si riferisce ad una parte di essa.
Le
agevolazioni tributarie si applicano con riferimento all'intero edificio,
se si pensa ad esempio alle agevolazioni di cui alla L. 408/1949 e successive
proroghe (27).
Le
norme agevolative tributarie costituiscono delle disposizioni eccezionali non
estensibili a fattispecie diverse da quelle discrezionalmente contemplate dal
legislatore.
Dette
norme sono inapplicabili oltre i casi e i tempi espressamente considerati.
L'applicazione
dell'aliquota agevolata in materia di IVA costituisce un'eccezione alle normali
disposizioni in materia di aliquota ordinaria e per ottenere tale applicazione
il contribuente deve provare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
In
ipotesi, quale quella in esame, di agevolazioni il contribuente è tenuto in
ogni caso a fornire la prova di sussistenza delle condizioni previste dalla
legge agevolatrice (28).
Le
opere iniziate dopo l'entrata in vigore della legge, senza il permesso di
costruire o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di permesso
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste
dalle norme vigenti né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti
pubblici.
2.2 La
sanatoria fiscale nel condono edilizio
Le norme sul condono dispongono la
possibilità di ottenere, una volta conseguito il permesso di costruire in
sanatoria, le agevolazioni fiscali perdute.
L'art.
50, D.P.R. 380/380, afferma che le agevolazioni tributarie in materia di tasse
ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17
marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento
definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve
essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda
di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici,
deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione
finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi
dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto a richiesta
dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
Per i
fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla
base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione
dall'imposta comunale sugli immobili qualora ricorrano i requisiti tipologici
di inizio e ultimazione delle opere, in virtù dei quali sarebbe spettata per il
periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985.
L'esenzione
si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio
competente per il suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata
nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla
scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta
l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta
giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento
definitivo di sanatoria o in mancanza di questo una dichiarazione del comune
ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda
non ha ancora ottenuto definizione.
La
omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute
nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli
tributi.
Il
rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere
abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli
effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza dai benefici fiscali.
Per
costante giurisprudenza di questa Corte la sopravvenienza, in corso del
giudizio, di permesso di costruire in sanatoria determina automaticamente il
venir meno degli effetti della revoca del beneficio e comporta la cessazione
dell'efficacia dell'atto impositivo e la consequenziale cessazione della
materia del contendere.
Nel
caso si tratta di controversia con l'amministrazione finanziaria, sorta a
seguito di impugnazione del provvedimento di diniego del beneficio
dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati (29).
I
provvedimenti di revoca o di decadenza in questione conservano appieno la loro
efficacia e producono gli effetti propri finché non siano rilasciate,
“in sanatoria”, una concessione od una autorizzazione specifica “per le opere o
le parti di opere abusivamente realizzate”.
La
giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui, in base al combinato
disposto della L. n. 47 del 1985, art. 46, c. 1 e 4, e L. 17 agosto 1942, n.
1150, art. 41 ter, è il
riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota IVA agevolata e non già il
diritto dell'Ufficio a disconoscere tale beneficio per insussistenza dei
presupposti richiesti dalla legge (ed a richiedere l'imposta calcolata in base
all'aliquota ordinaria) ad essere subordinato e/o condizionato all'effettivo
rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie ostative
riscontrate (30).
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