Corte di Cassazione, sezione III Penale
sentenza 28 ottobre 2014 – 14 gennaio 2015, n. 1339
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente è accusato di avere sottoposto a maltrattamenti la propria moglie e di avere abusato sessualmente di lei. Per tale ragione, egli è stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare la cui richiesta di revoca o sostituzione, in sede di riesame, è stata respinta dal Tribunale con l’ordinanza oggetto del presente gravame.
sentenza 28 ottobre 2014 – 14 gennaio 2015, n. 1339
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente è accusato di avere sottoposto a maltrattamenti la propria moglie e di avere abusato sessualmente di lei. Per tale ragione, egli è stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare la cui richiesta di revoca o sostituzione, in sede di riesame, è stata respinta dal Tribunale con l’ordinanza oggetto del presente gravame.
2. Motivi del ricorso – A sostegno dell’impugnazione,
proposta tramite difensore, si deduce:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 273
c.p.p.. Vi sarebbe, infatti, carenza del bagaglio indiziario visto che esso si
fonda solo sulle parole della p.o., sfornite di qualsivoglia riscontro. La
stessa relazione dei servizi sociali non fa che riportare quanto sostenuto
dalla donna e la valutazione del caso non può prescindere dalla considerazione
che tra i coniugi vi era una conflittualità accesa sì da dover soppesare con
cautela le parole della persona offesa. Si ricorda, altresì, che la stessa
signora S. ha dichiarato di non ritenere congrua la misura imposta al coniuge
perché impediva i rapporti con i figli e, grazie a ciò, il G.i.p. aveva
parzialmente revocato l’ordinanza;
2) erronea applicazione degli art. 274 e 275 c.p.p..
Secondo il ricorrente il provvedimento del Tribunale per il Riesame sembra
rivolto a fronteggiare più un sentimento comune di allarme che ad una concreta
esigenza cautelare; egli evidenzia, inoltre, una certa genericità della misura
che, esseno sfornita di prescrizioni specifiche, non sottrae il sottoposto al
rischio di incontri occasionali con la vittima.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della
ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
3. Motivi della decisione – Il ricorso è
inammissibile.
3.1. II commento del bagaglio indiziario si risolve in
un tentativo di prospettare i fatti sotto un’ottica riduttiva ed anche
piuttosto generica. Per contro, l’ordinanza, sul punto, risulta chiara,
dettagliata e puntuale.
Essa ripercorre i fatti alla luce delle parole della
signora S. ma anche di quelle delle sorelle. Ricorda come la credibilità
intrinseca della querela sporta dalla vittima sia desumibile dalla precisione
delle indicazioni da lei fornite e dalla logica e coerenza delle circostanze
riportate. I fatti sono nati progressivamente poco dopo la nascita del secondo
figlio quando la moglie scoprì (per commenti su facebook) che il proprio marito
usava intrattenersi con varie donne..
La descrizione dei giudici di merito è ampia ed è,
quindi, coerente la conclusione di avallare la decisione del G.i.p. sul rilievo
che emergeva un quadro di condotte offensive, di infedeltà e di sopraffazione
tale da giustificare le accuse mosse.
Per contro, come anticipato, le blande proteste del
ricorrente si limitano ad insinuare il dubbio che le accuse siano frutto del
clima di conflittualità esistente tra i coniugi e che non siano “provate”
perché fondate solo sulle parole della vittima.
Tale ultima osservazione, come noto, è priva di pregio
perché è orientamento costante di questa S.C. che, specie per i reati che
maturano in un contesto così “privato”, è ben possibile basare le accuse sulle
parole della sola persona offesa (spesso unica testimone), sempre che,
ovviamente, le dichiarazioni accusatorie siano state vagliate con cura. Orbene,
come visto, ciò è sicuramente avvenuto nella specie e neppure il ricorrente ha
offerto argomenti specifici a conforto delle proprie insinuazioni e dubbi.
Come già osservato, la cosa, nella specie è avvenuta
in modo ineccepibile sì che il ricorso in esame, oltre ad essere generico, è
anche manifestamente infondato.
3.2. Anche sul piano cautelare, le considerazioni
difensive sono del tutto vaghe ed ipotetiche. In realtà, le conclusioni che i
giudici traggono sono coerenti con il discorso fatto in precedenza ed il
pericolo di reiterazione criminosa viene desunto «avuto riguardo alla specifica
natura e modalità dei fatti, ripetutisi in modo abituale ed originati dal
contesto familiare» oltre al rilievo che l’indagato ha mostrato di avere una
personalità «incapace di gestire le proprie emozioni ed impulsi negativi».
Nessun dubbio circa la piena idoneità della misura che
è stata specificata anche nelle sue modalità operative (vista l’esigenza di
assicurare all’indagato la possibilità di frequentare i figli).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di 1000 €.
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