Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2015, proposto da:
Romeo Gestioni Spa,
Romeo Gestioni Spa,
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 00851/2015, resa tra
le parti, concernente affidamento servizi di gestione amministrativa, tecnica e
di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS
- ris. danni -
Vista la nuova istanza cautelare depositata il 16 marzo 2015 da Romeo Gestioni s.p.a., contenente anche la richiesta di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
CONSIDERATO:
- che Romeo Gestioni s.p.a. ha impugnato l’aggiudicazione a Prelios e
associati del servizio messo a gara dall’I.N.P.S. e meglio descritto in atti;
- che il ricorso, dopo pregresse vicende giurisdizionali, è stato respinto
dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 851/2015, cui ha fatto seguito l’appello di
Romeo Gestioni s.p.a. con richiesta di sospensiva;
- che in attesa della suddetta udienza di discussione, con atto depositato
il 16 marzo 2015, previa notifica alle controparti, Romeo Gestioni s.p.a. ha
riproposto la domanda cautelare chiedendo altresì un provvedimento monocratico
d’urgenza;
- che su tale richiesta le parti sono state sentite sommariamente;
- che nella presente sede cautelare non è rilevante la delibazione del fumus boni iuris della causa, ma solo la valutazione
del danno temuto nell’immediato;
- che, quanto ai profili di danno, assume rilievo la circostanza che Romeo
Gestioni s.p.a., oltre che agire quale partecipante alla gara e aspirante al
nuovo contratto, tutela la sua posizione di gestore uscente dal servizio,
interessato a non procedere al definitivo e formale passaggio delle consegne al
nuovo gestore, sino a che non sia stato pubblicato il dispositivo della
emananda sentenza di questa Sezione;
- che si può considerare sensibile il danno che deriverebbe all’appellante
qualora il passaggio delle consegne risultasse anticipato rispetto alla
pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza, laddove vi sarebbe un
danno altrettanto sensibile per le controparti (I.N.P.S. e controinteressati)
se il formale passaggio delle consegne venisse correlativamente differito;
- che in questa luce si può concedere la invocata misura cautelare della
sospensione degli effetti della sentenza del T.A.R. e dei provvedimenti
impugnati in primo grado;
- che tuttavia, nel rispetto del principio dell’equo bilanciamento degli
interessi delle parti, occorre precisare che con tale misura cautelare si intende
differire solamente l’atto formale e conclusivo di passaggio delle consegne fra
il vecchio e il nuovo gestore
- che in conclusione la domanda cautelare va accolta nei sensi e nei limiti
sopra precisati;
- che, risultando già fissata la discussione del merito all’udienza
pubblica del 9 aprile p.v., l’esame collegiale della presente istanza cautelare
può ben essere deferito alla stessa data e alla stessa udienza;
P.Q.M.
accoglie l’istanza nei sensi di cui in motivazione
Resta fissata, per la discussione anche del presente incidente cautelare,
l’udienza pubblica del 9 aprile p.v.
Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2015.
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