Chi sostiene spese per i lavori di
ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al
36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la
detrazione Irpef sale al 50%.
Una detrazione del 50% spetta anche
sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla
A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione.
La detrazione è, invece, pari al 65%
delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015, per interventi
di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione
principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta
pericolosità.
Per le prestazioni di servizi relative
agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e
straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa
privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Per
usufruire della detrazione, è necessario:
1. inviare,
quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima
di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi
in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono
l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
2. pagare
le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono
risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto
beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del
beneficiario del pagamento.
Per
usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei
redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne
costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della
detrazione.
·
le
abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste
abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori
e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere
rientrano tra quelli agevolabili
·
domanda
di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
·
ricevute
di pagamento dell’Imu, se dovuta
·
delibera
assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di
ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici
residenziali
·
in
caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari
conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
·
comunicazione
preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda
sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di
sicurezza dei cantieri
·
fatture
e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
·
ricevute
dei bonifici di pagamento.
I
contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del
patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non
inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia
prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di
ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a 10.000 euro.
Per
l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli
stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota e con il maggior
limite di 96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni
edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a
condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione
dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di
inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è quindi necessario che
le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo
dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie,
dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori)
se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie
comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del
2 novembre 2011 - pdf
Il
contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari
avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va,
infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Quali beni
La
detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015
per l’acquisto di:
·
mobili
nuovi
·
grandi
elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i
forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica.
A titolo
esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere,
librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze,
nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un
necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non
sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio,
il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per
quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio
all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o
superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria
l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di
etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora
previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i
grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti
elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo
delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni
acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di
pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o
di debito.
La
realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali
consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa
detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle
parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non
consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
In
sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:
·
di
manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
·
di
manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
·
di
restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di
edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
·
di
ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
·
necessari
alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di
eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti
precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
·
di
restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine
dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Non è
richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato.
In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è
agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da
quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto
degli interventi edilizi.
Adempimenti
Il
contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i
pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già
previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
·
la
causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane
Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
·
il
codice fiscale del beneficiario della detrazione
·
il
numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato.
Per
esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è
consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi
elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo
caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di
credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta
telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto
corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento
mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
I
documenti da conservare sono:
·
l’attestazione
del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i
pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul
conto corrente)
·
le
fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità
dei beni e dei servizi acquisiti.
Rispettando
tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di
mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero. Se il pagamento avviene
mediante bonifico bancario o postale, la ritenuta d’acconto deve essere operata
anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Se
il destinatario del bonifico è un non residente e non dispone di un conto in
Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico
internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del
beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di
partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo
eventualmente attribuito dal paese estero.