L'articolo 1123 del codice civile in
materia di ripartizione delle spese tra condomini stabilisce la regola generale
secondo la quale "le
spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa
convenzione".
Il comma secondo del suddetto articolo
prevede un’importante deroga al principio della ripartizione delle spese in
relazione al valore della proprietà. Esso infatti sancisce che: "se si tratta di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso
che ciascuno può farne."
Dall'enunciato
comma si desume che, nel caso in cui il tetto copra l'intero edificio, le spese
di manutenzione devono essere sostenute da tutti i condomini in base ai
millesimi di proprietà. Se però le spese riguardano un tetto che, per la
conformazione dello stabile, copre solo una parte dell'edificio o parti di
edificio in misura differente, le stesse devono essere ripartite solo tra i
condomini proprietari delle unità immobiliari coperte dal tetto.
L'espressione
"in misura diversa" contenuta al secondo comma dell'articolo 1123, si
riferisce alla possibilità che uso e godimento del bene, siano diversi per i
singoli condomini, a prescindere dall'entità delle quote, a causa di
circostanze evidenti in base alla struttura del bene ed alla destinazione di
esso, quale risulta dallo stato dei luoghi
La
succitata disposizione è da considerarsi norma speciale rispetto al principio
generale sancito dall'articolo 1110 del codici civile, in base al quale le
spese debbono gravare su tutti i partecipanti in proporzione al valore delle
quote di ciascuno di essi. L'articolo 1123 prende in considerazione una realtà
complessa, come quella del condominio, che per struttura e problematiche
diverge notevolmente rispetto a quella più semplice della comunione. Tale norma
speciale è ispirata ad una esigenza di disciplina che meglio si adatta alle
specifiche caratteristiche del condominio negli edifici, ove le parti comuni
hanno una precisa funzione strumentale rispetto alle parti in proprietà
esclusiva dei singoli condomini, delle quali esse sono a servizio.
La
ratio del secondo comma dell'articolo 1123 del codice civile, deve essere
ravvisata nell'opportunità di stabilire un criterio di ripartizione fondato
sull'utilità che il bene apporta a favore dei singoli condomini, sul
presupposto che tale utilità può senza dubbio divergere da condomino a
condomino.
La regola generale di ripartizione delle
spese ai sensi degli articoli 1117 e 1123 1° comma del codice civile, è
applicabile "solo se la cosa comune in relazione alla sua
consistenza e alla sua funzione sia destinata a servire ugualmente ed
indiscriminatamente le diverse proprietà" (Cass. Civ. sez II, 23.12.1992
n. 13655).
Così la Corte di Cassazione in sentenza
n. 7077 del 22.06.1995: "In tema di condominio di edifici il principio di
proporzionalità tra le spese ed uso di cui al secondo comma dell'articolo 1123
del codice civile, secondo cui le spese per la conservazione ed il godimento delle
parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate
a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno
può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in nessun modo, per
ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più
condomini possano essere poste anche a carico di quest'ultimi". Lo stesso principio è ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità nelle sentenze n. 6359/1996 e n. 5458/1986 della Corte di Cassazione.
Il
criterio applicabile è pertanto, quello della proporzionalità tra spese ed uso
o ancor più esattamente tra spese ed utilità arrecata.
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