18 luglio 2014 la sentenza
di condanna emessa dal Giudice Guido Salvini
Visti gli artt.438 e
ss. e 533 c.p.p.
dichiara
GILBERTI
ENRICO e
BILLI GIULIANO
GUERRINO colpevoli
del reato di cui agli artt. 81 e 434 secondo comma c.p. , disastro
innominato doloso di natura ambientale , così riqualificate le condotte
di cui al capo B) di rubrica e in esso assorbito l'evento di pericolo
ambientale di cui al capo A) e GILBERTI ENRICO colpevole altresì della
contravvenzione di cui all'art. 257 comma primo secondo periodo e secondo
comma D.lvo 152\06, e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti
generiche per Gilberti equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma
dell'articolo 257 D.lvo 152\06 e applicata la diminuente del rito
condanna
GILBERTI
ENRICO per il reato di cui agli
artt. 81- 434 c.p. alla pena di anni sei di reclusione e per quello
di cui all'art. 257 D.lvo 152\2006 alla pena di sei mesi di arresto e
9000,00 euro di ammenda
BILLI
GIULIANO GUERRINO per il reato di cui agli artt.
81- 434 c.p. alla pena di anni tre di reclusione oltre al
pagamento in solido delle spese processuali relative al reato cui la condanna
si riferisce
Visti gli artt. 29 e
32 c.p.
dichiara
gli imputati GILBERTI e BILLI interdetti in perpetuo dai
pubblici uffici e li dichiara altresì in stato di interdizione legale durante
l’espiazione alla pena
dichiara
ABULAIHA
MOHAMED SALEH e COLOMBO PIERLUIGI colpevoli del reato di cui all’art.
449 primo comma c.p., disastro colposo innominato di natura ambientale così
modificata l'originaria qualificazione del fatto di cui al capo B) in esso
assorbito l'evento di pericolo ambientale di cui al capo A) e altresì
colpevoli entrambi della contravvenzione di cui all'art. 257 comma primo
e secondo periodo D.lvo 152\06, e, riconosciute ad entrambi le circostanze
attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma
dell'articolo 257 D.lvo 152\06 e applicata la diminuente del rito
condanna
ABULAIHA
MOHAMED SALEH e COLOMBO PIERLUIGI alla pena di un anno e otto mesi di
reclusione ciascuno per il reato di cui all'art 449 c.p. e alla pena di quattro
mesi di arresto e di 6000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 257
D.lvo 152\06
oltre al pagamento in
solido delle spese processuali relative al reato cui la condanna si riferisce.
Visti gli articoli
163 c.p., e 257 terzo comma D.lvo 152\06
concede
a ABULAIHA
MOHAMED SALEH e COLOMBO PIERLUIGI il beneficio della sospensione condizionale della penasubordinando tale beneficio alla
prosecuzione dei necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale
Visto l’art 530 c.p.p.
assolve
YAMMINE
NESS in ordine a tutti i reati e le
contravvenzioni lui contestate per non aver commesso fatti
Visto l’art. 530 c.p.p.
assolve
BILLI
Giuliano Guerrino in ordine al reato di cui all’art.
257 D.lvo 152\06 di cui al capo B) perché il fatto al momento della sua
condotta non era preveduto dalla legge come reato
Visto l’art. 531 c.p.p.
dichiara
non doversi procedere
nei confronti di GILBERTI ENRICO, BILLI GIULIANO
GUERRINO e COLOMBO PIERLUIGIe ABULAIHA
MOHAMED SALEH in relazione ai reati di cui agli artt. 137
e 256 D.lvo 152\2006 in quanto estinti per intervenuta prescrizione
Visti gli artt. 539 e 540 c.p.p.
condanna
altresì gli imputati GILBERTI, BILLI, ABULAIHA e COLOMBO al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali cagionati alle costituite parti civili che saranno liquidati
in separato giudizio civile assegnando alle parti civili una provvisionale
immediatamente esecutiva che si liquida in :
- 50.000,00 euro per
l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Cremona
- 10.000,00 euro
ciascuno per Trivella Michele, Bazzi Roberto Renato, Spedini Angelo
e Ponzoni Elena e 8000,00 euro ciascuno per Bazzi Davide, Bazzi Antonio
Benvenuto, Boveri Cesarina , Ponzoni Annibale in quanto componenti di
nuclei familiari
- 10.000,00 euro
ciascuno per Mauri Rossana, Marni Anna Maria, Torresani Alessandro Andrea
Bonanomi Camillo, Rizzini Giulio e Brugnoli Giorgio e 8000,00 euro ciascuno per
Madini Lorenzo e Madini Gianfranco in quanto componenti di nucleo
familiare
- 10.000,00 euro
ciascuno per Giovanna Compiani, Ermanno De Rosa, Tonarelli
Laura, Francesca, Ferdinando Virginio Sudati, Ravelli Sergio Pasquale,
Maestroni Rossana e 8000,00 euro ciascuno per Maraschi Mattia, Maraschi Alessio
e Poli Laura nonché Villa Laura e Talamazzi Tiziano nonché Franzini Valeria e
Dini Andrea nonchè Chiroli Masimo e Grimozzi Francesca in quanto componenti di
nucleo familiare
- 40.000,00
euro per Legambiente Lombardia Onlus
- 1.000.000,00
euro per il Comune di Cremona rappresentato da Ruggeri Gino
disponendo che tali
provvisionali siano corrisposte per due terzi in solido degli imputati GILBERTI
e BILLI e per un terzo in solido degli imputati ABULAIHA e COLOMBO
Visto l’art. 541
c.p.p.
condanna
altresì in
solido gli imputati, nella medesima percentuale sopra indicata, alla rifusione
delle spese sostenute e degli onorari delle costituite parti civili che si
liquidano in :
-18.000,00 euro
comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per l'Associazione
Dopolavoro Ferroviario di Cremona
- 55.000,00 euro
comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili
Chiroli Massimo ed altri Soci Canottieri Bissolati
-27.000 euro
comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili
Mauri Rossana ed altri Soci Canottieri Bissolati
-27.000 euro
comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per le parti civili
Trivella Michela ed altri Soci Canottieri Bissolati e Canottieri Flora
-40.000 euro
comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per la parte civile
Comune di Cremona
-27000 euro
comprensivi delle spese anche di consulenza + CNF + IVA per la parte civile
Lega Ambiente Lombardia Onlus
Visto l’art 448 c.p.
applica
quale pena accessoria
nei confronti degli imputati GILBERTI e BILLI l’interdizione rispettivamente
per anni otto e anni cinque dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese
Visti gli artt. 36 c.p. e 448 c.p.
dispone
la pubblicazione del
dispositivo della sentenza per estratto a spese dei condannati per 30 giorni
sul sito Internet del Ministero di Giustizia
Visto l’art.
331 c.p.p.
dispone
la trasmissione di copia
degli atti alla Procura della Repubblica – sede per quanto di sua competenza in ordine
all'eventuale esercizio dell'azione nei confronti di Tamoil come persona
giuridica per le prospettabili responsabilità ai sensi del D.lvo 231\2001 per i reati di natura ambientale
Cremona, 18 luglio 2014
Il
Giudice
Guido
Salvini
lunedì
9 marzo 2015
La messa in
sicurezza operativa dell’area Tamoil
Respinto il ricorso di Tamoil contro la richiesta
avanzata dal Comune di Cremona di una fideiussione di 7 milioni di euro a
garanzia delle operazioni di messa in sicurezza operativa. E’ la decisione del
Tar di Brescia che ha dato ragione al Comune, condannando la Tamoil al
pagamento di 2.500 euro di spese di giudizio. La Tamoil si era opposta alla
richiesta avanzata dalla giunta Galimberti il 26 novembre del 2015, quando
l’amministrazione, sentito anche il parere della Regione, valutando entità e
durata degli interventi previsti nel progetto, aveva ritenuto di proporre
l’applicazione della percentuale massima prevista dalla normativa, pari al 50
per cento del valore ipotizzato degli interventi, calcolato prima in 15 milioni
di euro e poi sceso a 14. Una stima che a Tamoil era sembrata eccessiva, tanto
da depositare un ricorso al Tar, ritenendo che parte delle operazioni fossero
già coperte da garanzia fideiussoria.
Chi aveva denunciato
per tempo l’inquinamento in falda ha però pagato di persona senza il sostegno
di alcuno.
ARMANDO CANUTI
Dal 1968 assume l'incarico di direttore del Laboratorio di igiene e profilassi
di Cremona che trasforma in una delle più moderne strutture di analisi in
Italia. Si interessa, fra i primi, ai temi dell'inquinamento e sino
all'approvazione della legge Merli è uno degli esperti nominati dal Ministero
della Sanità. Ha fatto parte del Centro studi regionale salute e ambiente.
E' direttore dell'unità operativa chimica del Presidio multizonale di
igiene e prevenzione di Cremona e poi responsabile del Presidio. E' anche il
coordinatore del dipartimento di prevenzione delle Usl 51, 53, 50-52 e
coordinatore della problematica della centrale elettronucleare di Caorso per
l'Usl 51.
Canuti è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni su riviste scientifiche
nazionali e internazionali. Fra queste si ricordano “Alcuni aspetti del
problema delle acque superficiali in provincia di Cremona” del 1968 e lo
“Studio quadro sull'inquinamento atmosferico della città di Cremona” del 1972.
E' autore dell'opera fondamentale “ULTIMA ACQUA” - tre volumi editi nel 1990 da
“Chiriotti “ di Pinerolo - che si rivelerà nel tempo uno strumento
indispensabile per tecnici, industriali, ricercatori, ambientalisti, e tutti
coloro che sono a contatto con le problematiche delle acque.
Canuti, lungo tutto il suo percorso professionale e scientifico (vogliamo
ricordare il suo ultimo intervento come relatore nel corso del convegno sulla
problematica degli OGM tenutosi presso l'Ospedale di Cremona il 23 maggio
2001), ha sempre dimostrato ingegno, libertà di pensiero, lungimiranza
scientifica, intransigenza e coerenza intellettuale, circostanza che non gli ha
risparmiato la scomodità di tutte le sue scelte.
Impegnato in politica, è stato consigliere comunale dal 1975 al 1978, anno
in cui rassegnò le dimissioni perchè raggiunto da una comunicazione
giudiziaria. E' sospeso dal servizio e processato con l’accusa infamante di
aver tratto vantaggio dalle analisi effettuate dal proprio laboratorio e
riguardanti l'inquinamento in falda causato dalla raffineria di Cremona. Deluso
e amareggiato si dimette dal consiglio comunale con queste parole: “Non appena
ricevuta la comunicazione giudiziaria ho chiesto al partito di essere sospeso
da ogni attività e liberato da ogni incarico politico esterno al duplice scopo
di non danneggiare l’immagine del partito e di poter badare alla mia difesa
senza remore o condizionamenti”. Questa esperienza segna il prof. Canuti per
sempre, che ne fa un dramma personale, professionale e politico.
Canuti è stato, successivamente, reintegrato dal Tar nel suo ruolo di direttore
del Laboratorio di igiene e profilassi di Cremona e, dopo oltre otto anni, è stato
completamente scagionato dall'accusa infamante che gli era stata ingiustamente
rivolta.