Lista Pessina
Con sentenza n.
17183 del 26 agosto 2015, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha
accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo valida ai
fini della prova la lista Pessina, con la conseguenza che gli accertamenti
effettuati nei confronti dei contribuenti in essa presenti devono ritenersi a
tutti gli effetti validi e legittimi. Nel febbraio 2009, a seguito dell’arresto
all’aeroporto di Malpensa dell’avvocato svizzero Pessina, per fatti di
riciclaggio, allo stesso veniva sequestrato un personal computer contenente in
archivio centinaia di nominativi relativi a clientela da lui assistita o dal
suo studio.Espletata su ordine della Procura di Milano una perizia sulla
documentazione rinvenuta.
I Supremi Giudici, infatti, hanno ritenuto che nell’accertamento fiscale
possono avere accesso tutti gli elementi, comunque acquisiti, e, quindi, anche
le presunzioni “atipiche” acquisite in forma diversa da quella
regolamentare, sempre che siano caratterizzati da requisiti di gravità,
precisione e concordanza.
Elementi che, sempre ad avviso dei Giudici della Cassazione, sussistono nel caso di specie.
Secondo la Cassazione, peraltro, “L’Amministrazione finanziaria,
nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale può, in linea
di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche
unico, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una
specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere stati
acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionali. Sono
perciò utilizzabili nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i
dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all’estero e
ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria,
senza che assuma rilievo l’eventuale illecito e di riservatezza dei dati
bancari, che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei
confronti del fisco medesimo. Spetta al giudice di merito, in caso di rilievo
avanzati dall’amministrazione, valutare se i dati in questione siano
attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal
contribuente”.
Il contrasto alla grande evasione produce di più dei micro accertamenti sui piccoli contribuenti?
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