Acquisto beni donati al venditore
L’acquisto per donazione può, nel tempo e in presenza di
particolari circostanze, venir meno per effetto dell’eventuale esercizio
vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nei
propri diritti.
Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti, quali il
coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto, una quota di eredità detta
legittima della quale non possono essere privati per volontà del
defunto, sia che sia stata espressa in un testamento o eseguita in vita tramite
donazioni
Se un legittimario viene privato, in tutto o in parte,
della sua quota di legittima per effetto di una disposizione del
testamento o di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto, può far
valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota di legittima
mediante un’apposita azione giudiziaria, detta “azione di
riduzione”. L’azione è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni . Questo
termine decorre dalla data di apertura della successione.
La tutela dei legittimari può avere ripercussioni anche nei
confronti di terzi aventi causa dal donatario.
Il donatario risponde in prima istanza alle pretese dei
legittimari.
L’acquirente risponde ove il donatario non possieda
beni sufficienti a soddisfare le ragioni degli istanti.
L’azione di restituzione può essere intrapresa
dal “legittimario leso” o “pretermesso ” solo se non sono decorsi 20
anni dalla trascrizione della donazione.
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