Con il
provvedimento impugnato il dirigente competente del comune di Venezia ha
disposto la rimozione degli effetti della segnalazione certificata d’inizio
attività relativa all’esercizio di affittacamere
La
motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alla circostanza che
l’immobile in cui si vorrebbe esercitare l’attività ricade in zona territoriale
omogenea C – residenziale di completamento – sottozona C1.1. In tale zona le
norme di piano (art. 8.2 N.T.G.A.) non consentono l’esercizio di attività
ricettiva extralberghiera, ivi compresa l’attività di affittacamere.
Il
ricorso è infondato.
Infatti
le norme di piano (artt. 11.1.2 e 8.2 delle norme tecniche) non consentono
nelle zone C.1.1 l’esercizio di attività ricettiva extralberghiera, ivi
compreso l’esercizio di affittacamere, che viene considerato quale attività ricettiva
extralberghiera dalla legislazione regionale veneta sul turismo.
La
circostanza, evidenziata da parte ricorrente, che l’attività di affittacamere viene esercitata in locali idonei alla
residenza non consente comunque lo svolgimento dell’attività perché il piano
regolatore disciplina non solo la tipologia costruttiva degli immobili, ma
anche la loro destinazione d’uso.
Non è
fondata la censura di tardività del provvedimento inibitorio impugnato, in
quanto, a prescindere dall’esame della questione se la falsa dichiarazione di
parte ricorrente sulla conformità dell’intervento alle norme urbanistiche possa
consentire all’amministrazione l’inibizione senza limiti di tempo, in ogni caso
alla parte ricorrente è pervenuta nei termini previsti dall’art. 19 della legge
n° 241 del 1990 la comunicazione di avvio del procedimento.
Con la
comunicazione di avvio del procedimento l’amministrazione, pur riservandosi di
adottare un successivo provvedimento definitivo in seguito alle
controdeduzioni, ha già comunicato al privato che l’attività non può essere
intrapresa e dunque a partire dalla conoscenza di tale comunicazione di avvio
del procedimento si determina in capo al privato la consapevolezza che
l’attività intrapresa è illecita e che dunque non può essere svolta.
Il
privato è stato dunque tempestivamente messo nelle condizioni di cessare
l’attività che viene esercitata in proprio e non per effetto di un
provvedimento amministrativo.
Né si
può configurare in capo all’amministrazione l’obbligo di comunicare il
preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n° 241 del 1990, non
essendo quella del privato un’istanza, ma appunto la comunicazione di
un’attività che viene iniziata ed esercitata in proprio.
Dunque
il provvedimento impugnato è dovuto e vincolato e non sussistono i lamentati
profili di eccesso di potere.
Il
collegio osserva altresì che parte ricorrente non ha impugnato le norme di
piano che non consentono l’esercizio dell’attività di affittacamere e dunque il collegio non è nelle
condizioni di valutare la legittimità delle stesse. TAR Veneto 20.3.2014, n.
379.
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