Con il
presente ricorso parte ricorrente impugna il provvedimento del Comune di
Venezia che ha disposto la rimozione degli effetti della Scia (prot. n.
2013/434459) dell’08 Ottobre 2013 relativa all’apertura dell’affittacamere.
Si impugna,
altresì, l’art. 8.2 delle NTGA e gli art. 39.3.1 e 39.3.2 delle NTSA della
Variante al PRG della terraferma di Venezia, disposizioni adottate dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 25/01/1999 e approvate con
Delibera n. 3905 del 03/12/2004 e con Delibere n. 2141 del 29/07/2008.
1. Il
ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
1.1 E’
infondato il primo motivo mediante il quale si deduce la violazione degli artt.
3, 10 e 10 bis della L. n. 241/90 evidenziando come il Comune non avrebbe
controdedotto alle osservazioni della ricorrente dirette a rilevare
l’ammissibilità di un “uso promiscuo” dell’immobile di cui si tratta.
1.2 Al fine
di rigettare l’eccezione sopra precisata va rilevato come l’Amministrazione
comunale, aveva rilevato, nel corso del parere del 22/12/2013 della Direzione
Urbanistica, che l’esistenza di altre attività di affittacamere nelle zone
limitrofe era da ricondurre al fatto che gli esercizi citati dalla ricorrente
dovevano considerarsi legittimi in quanto conformi all’art. 63.3 delle n.t.s.a.
1.3 Sul
punto è comunque dirimente constatare l’applicabilità dell’art. 21 octies della
L. n. 241/90 in considerazione del fatto che l’Amministrazione comunale, in
presenza del quadro normativo che verrà di seguito delineato, non avrebbe
potuto che inibire lo svolgimento dell’attività di cui alla precedente Scia.
1.4 Con il
secondo e terzo motivo si asserisce l’esistenza di un difetto di motivazione, e
di una illogicità del provvedimento sopracitato, evidenziando come il Comune
non avrebbe tenuto conto che l'attività di affittacamere sarebbe
comunque compatibile con la destinazione d'uso residenziale, ammessa nella zona
E (agricola) di cui si tratta.
1.5 Si
sostiene, inoltre che, seppur l'attività di affittacamere non sia
contemplata dall'art. 39.3,1 delle n.t.s.a. tra quelle ammesse, non sarebbe
nemmeno espressamente ricompresa tra quelle escluse, di cui al successivo art.
39.3.2 della stessa normativa.
2. Le
censure non possono essere condivise.
2.1 Non
solo il Comune ha evidenziato le motivazioni a fondamento del provvedimento di
inibizione, richiamando i pareri resi in data 06/11/2013 e 22/12/2013, ma ha
chiarito come non sia possibile derogare alla disciplina urbanistica incidente
nell’area (di tipo E agricola), disciplina che all'art. 39 delle n.t.s.a. non
contempla l'attività di affittacamere tra quelle
consentite.
2.2 Sono,
infatti, intuitive, oltre che correlate alla diversa normativa di riferimento,
le differenze tra l’attività di bed and
breakfast, compatibile con la destinazione abitativa e ammessa anche nelle
zone E, e quella di affittacamere.
2.3 La
prima è normata dalla L.r.V. n. 11/2013, che all'art. 31, quarto comma precisa
che il bed and
beakfast è
compatibile con una destinazione abitativa dell’area in cui incide e ciò, in
considerazione del fatto che in detta attività l’esercente conserva la
residenza presso l'immobile in cui la stessa è ubicata.
2.4 A
diversi presupposti si riconduce l’attività di affittacamere che, in
quanto avente caratteristiche assimilabili alle strutture turistico ricettive,
deve ritenersi non compatibile con la destinazione dell’area.
2.5
Analogamente deve ritenersi altrettanto peculiare l’attività agrituristica che,
con l’attività di affittacamere, ha l’unico elemento in comune di poter essere dotata di posti
letto destinati all'ospitalità, ma anch’essa risponde ad esigenze e ad un
quadro normativo sostanzialmente differente.
2.6 La
possibilità di esercitare l'azienda agrituristica è, infatti, strettamente
connessa alla destinazione agricola della zona, attività che in quanto definita
dall'art. 2 della Legge Reg. V. n. 28/2012 come "connessa al settore
primario", può essere svolta ai sensi del successivo art. 3 da
"imprenditori agricoli" che "utilizzano la propria azienda
agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola" e che,
nel contempo, "assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a
quelle agrituristiche".
2.7 Ne
consegue come non risulti evincibile alcuna illogicità nella scelta operata
dall'Amministrazione di escludere lo svolgimento di affittacamerein un’area agricola in
quanto il Comune di Venezia si è limitato a prendere atto della differenti
caratteristiche delle attività sopra citate, disciplinandone l’ubicazione sul
territorio solo su determinate aree.
2.8 E’
allora evidente la legittimità di una disciplina comunale che ha inteso
diversificare le tipologie di attività riconducibili ai bed and breakfast e
all’affittacamere e, ciò, nell’esigenza di consentire un uso razionale del
territorio.
3. E’
altrettanto infondata la violazione degli artt. 10 d.lgs. n. 59/2010, 34 D.L.
n. 201/2011 e, più in generale delle disposizioni richiamate dal quarto motivo
e, ciò, considerando che la normativa, il cui rispetto viene invocato dalla
ricorrente, è diretta a disporre l’abolizione delle sole limitazioni relative a
discipline caratterizzate da una prevalente finalità economica o aventi
prevalente contenuto economico, tra le quali non può certo essere fatta
rientrare la normativa urbanistica, diretta com’è a consentire un ordinato
sviluppo del territorio.
In
conclusione il ricorso è infondato e va respinto. Tar Veneto, Sez. III,
22/05/2014, n. 714.
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