La semplificazione continua!
Si continua a semplificare producendo
decreti legislativi che rimandano ad altri
decreti.
In questo modo si semplifica la vita del legislatore che trova continuo motivo di occupazione nella semplificazione.
Lo stipendio e una lunga carriera sono assicurati.
Il cittadino invece richiedere che vi siano provvedimenti immediati di risposta alle istanze
Chi non dà risposte producendo solo silenzi o dinieghi immotivati deve essere licenziato e ritenuto responsabile personalmente introducendo il risarcimento automatico qualora il superiore gerarchico o il TAR dichiari illegittimo il silenzio o il diniego.
Decreto
Legislativo 30/06/2016 n. 126
(Gazzetta
ufficiale 13/07/2016 n. 162)
Attuazione della delega in materia di
segnalazione certificata di inizio attività(SCIA), a norma dell'articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 1)
Art. 1 Liberta' di iniziativa privata
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai
procedimenti relativi alle attivita' private non soggette ad autorizzazione
espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attivita', ivi
incluse le modalita' di presentazione delle segnalazioni o istanze alle
pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attivita'
private non soggette ad autorizzazione espressa.
2. Con successivi decreti
legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della
legge n. 124 del 2015, sono individuate le attivita' oggetto di procedimento di
mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di
seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali e'
necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi
applicabili alle attivita' private e di salvaguardare la liberta' di iniziativa
economica, le attivita' private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi
decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa
europea, statale e regionale, sono libere.
Art. 2 Informazione di cittadini e
imprese
1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e
standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i
contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle
segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione da
allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilita' del privato
di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con
l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o
comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento
all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli sono
adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o
con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle
specifiche normative regionali.
2. Fermi restando gli obblighi di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni
destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio
sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del
procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata
dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al
comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito
istituzionale l'elenco degli stati, qualita' personali e fatti oggetto di
dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorieta', nonche'
delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni
di conformita' dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della
segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.
3. Fermi
restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli
enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente
articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti
interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale
adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e
regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della
regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n.
131 del 2003.
4. L'amministrazione puo' chiedere all'interessato informazioni o
documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza,
segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel
comma 2. E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori
rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonche' di documenti in
possesso di una pubblica amministrazione. 5. Ferme restando le sanzioni previste
dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle
informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di
integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti
pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.
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