lunedì 16 gennaio 2017

Banche. Banca 121. Contratti “My Way”

Banche. Banca 121. Contratti “My Way”


È arrivata a distanza di dieci anni la sentenza della Cassazione che stabilisce la nullità dei contratti “My way e “4 You” della ex Banca 121, sottoscritti all’epoca da migliaia di risparmiatori (in particolare, la truffa consisteva nel far stipulare alle vittime un contratto di investimento sicuro, che si rivelava invece un contratto di mutuo).
Se fosse arrivata prima forse la storia sarebbe cambiata? Ci sarebbe stato qualche imbroglio in meno?
I contratti di investimento proposti, nei primi anni 2000, dalla ex Banca del Salento non erano legittimi, almeno quelli sottoscritti fuori dai locali commerciali dell’istituto. 
A stabilirlo la Corte di Cassazione con una sentenza arrivata in questi giorni, a dieci anni dallo scandalo.
I contratti “My Way” e “For You” fatti sottoscrivere a migliaia di cittadini da promotori finanziari che agirono in spregio delle più elementari regole deontologiche.
Numerose sono state nel corso degli anni le condanne per la banca grazie anche al certosino lavoro delle associazioni dei consumatori che  hanno cercato di far rientrare i piccoli risparmiatori delle somme incautamente utilizzate per speculazioni ad alto rischio.
L’ultima sentenza conferma la bontà dell’attività dell’Adiconsum Cisl -sezione di Matera- che da tempo ha attivato un  tavolo di conciliazione con la Monte dei Paschi di Siena (istituto che ha assorbito Banca 121). 
Il meccanismo dei contratti era semplice: i cittadini prendevano soldi in prestito dalla banca per investire in strumenti speculativi e, se non si riuscivano a pagare (il piano di finanziamento durava dai 15 ai 30 anni), il mutuo veniva chiuso pagando una grossa penale.
I titoli subivano la svendita e la differenza addebitata sul conto corrente era gravato di spese e interessi anatocistici.
Lo squilibrio contrattuale derivante da quelle operazioni bancarie  è evidente e va ben oltre l’ordinarietà.
Il contratto è vantaggioso per la Banca che percepisce gli interessi sul finanziamento, lucra i compensi per la gestione delle risorse finanziarie nell’interesse del cliente, colloca titoli dalla stessa negoziati o in regime di conflitto di interessi, in quanto si tratta di titoli emessi da una società facente parte dello stesso gruppo.
E’ esclusa la possibilità per il cliente di effettuare operazioni di passaggio fondi, indispensabili in caso di turbolenze del mercato”.
I contratti “My Way” della ex Banca 121, erano la concessione di un finanziamento rimborsabile in 15/30 anni a mezzo rate mensili costanti; l’acquisto, la custodia e la gestione di obbligazioni (European Investiment Bank o altro) e quote del fondo comune azionario (Spazio Finanza Concentrato o Ducato); la costituzione in garanzia dei titoli a fronte dei due finanziamenti; l’apertura di un conto corrente finalizzato al regolamento delle partite di dare e avere derivanti da altre operazioni. 
I risparmiatori venivano indotti a sottoscrivere i “piani previdenziali” con la promessa di restituzione del capitale in qualsiasi momento.
Il risparmiatore, in maniera inconsapevole, prendeva soldi in prestito dalla Banca per investire in strumenti altamente speculativi.
I consumatori così facendo contraevano un mutuo che comportava anche una gravosa penale per annullare la sottoscrizione.
In caso di insolvenza la Banca provvedeva alla chiusura d’ufficio del mutuo (con l’applicazione della penale), svendeva i titoli mettendoli in compensazione.
Il forte sbilancio passivo veniva addebitato su un conto corrente che alla banca garantiva altri interessi, commissioni di massimo scoperto trimestrali, spese ed interessi anatocistici (in pratica, interessi sugli interessi).
Vincenzo De Bustis per anni al vertice della Banca del Salento, nel dicembre del 2006 viene condannato a Teramo con decreto penale del gup Giovanni Cirillo a sei mesi per truffa contrattuale (poi convertiti in pena pecuniaria).
La Consob gli infliggerà una sanzione di 144mila euro, accusandolo insieme ad altri amministratori e dirigenti dell'istituto, di non essersi comportato con diligenza correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e dei mercati. belpaeseweb.it/23/03/2012.
l Tribunale di Firenze, con sentenza n. 4155/06 disponibile sul sito dell’ADUC (Tribunale Firenze 4155/06) ribadisce la nullità dei contratti 4YOU anche dopo la famosa sentenza della Corte di Cassazione n. 19024 del 29.09.2005
La Corte stabiliva che la violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari non determinano la c.d. “nullità virtuale” a meno che non attengano agli “elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.)”.
Il Tribunale di Firenze chiarisce come le violazioni a carico della Banca relative al prodotto siano di due tipi, alcune riguardano la fase genetica del contratto (artt. 28 e 32 del Reg. Consob 11522/98) mentre altre violazioni (artt. 27 e 29 dello stesso regolamento) attengono specificamente alla struttura del contratto, e di conseguenza il contratto va dichiarato nullo.
Il Tribunale di Pavia ha, addirittura, riconosciuto anche il risarcimento del danno .guidaconsulenzalegale.com
Il 23 dicembre 2002 Banca 121 era stata incorporata in Mps.
L'operazione fece emergere una riduzione del patrimonio di vigilanza di Banca Mps per 400 milioni.
L'ex Banca del Salento a febbraio 2000 era stata pagata 1,26 miliardi di euro (800 milioni cash, il resto in azioni).
A fine 2006 ne emersero partite dubbie e contenziosi legali costati a Mps oneri aggiuntivi per 500 milioni: Banca 121 piazzava My Way e 4 You, presentati come piani di accumulo mentre erano mutui che fecero perdere circa 2 miliardi di euro a 170mila risparmiatori. dagospia.com. 3.2.2013.

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