Banche. Banca 121. Contratti “My Way”
È arrivata a distanza di dieci
anni la sentenza della Cassazione che stabilisce la nullità dei contratti “My
way e “4 You” della ex Banca 121, sottoscritti all’epoca da migliaia di
risparmiatori (in particolare, la truffa consisteva nel far stipulare alle
vittime un contratto di investimento sicuro, che si rivelava invece un
contratto di mutuo).
Se fosse arrivata prima forse la
storia sarebbe cambiata? Ci sarebbe stato qualche imbroglio in meno?
I contratti di investimento
proposti, nei primi anni 2000, dalla ex Banca del Salento non erano legittimi,
almeno quelli sottoscritti fuori dai locali commerciali dell’istituto.
A stabilirlo la Corte di
Cassazione con una sentenza arrivata in questi giorni, a dieci anni dallo
scandalo.
I contratti “My Way” e “For You”
fatti sottoscrivere a migliaia di cittadini da promotori finanziari che agirono
in spregio delle più elementari regole deontologiche.
Numerose sono state nel corso
degli anni le condanne per la banca grazie anche al certosino lavoro delle
associazioni dei consumatori che hanno
cercato di far rientrare i piccoli risparmiatori delle somme incautamente
utilizzate per speculazioni ad alto rischio.
L’ultima sentenza conferma la
bontà dell’attività dell’Adiconsum Cisl -sezione di Matera- che da tempo ha
attivato un tavolo di conciliazione con la Monte dei Paschi di Siena
(istituto che ha assorbito Banca 121).
Il meccanismo dei contratti era
semplice: i cittadini prendevano soldi in prestito dalla banca per investire in
strumenti speculativi e, se non si riuscivano a pagare (il piano di
finanziamento durava dai 15 ai 30 anni), il mutuo veniva chiuso pagando una
grossa penale.
I titoli subivano la svendita e
la differenza addebitata sul conto corrente era gravato di spese e interessi
anatocistici.
Lo squilibrio contrattuale
derivante da quelle operazioni bancarie
è evidente e va ben oltre l’ordinarietà.
Il contratto è vantaggioso per la
Banca che percepisce gli interessi sul finanziamento, lucra i compensi per la
gestione delle risorse finanziarie nell’interesse del cliente, colloca titoli
dalla stessa negoziati o in regime di conflitto di interessi, in quanto si
tratta di titoli emessi da una società facente parte dello stesso gruppo.
E’ esclusa la possibilità per il
cliente di effettuare operazioni di passaggio fondi, indispensabili in caso di
turbolenze del mercato”.
I contratti “My Way” della ex
Banca 121, erano la concessione di un finanziamento rimborsabile in 15/30 anni
a mezzo rate mensili costanti; l’acquisto, la custodia e la gestione di
obbligazioni (European Investiment Bank o altro) e quote del fondo comune
azionario (Spazio Finanza Concentrato o Ducato); la costituzione in garanzia
dei titoli a fronte dei due finanziamenti; l’apertura di un conto corrente
finalizzato al regolamento delle partite di dare e avere derivanti da altre
operazioni.
I risparmiatori venivano indotti
a sottoscrivere i “piani previdenziali” con la promessa di restituzione del
capitale in qualsiasi momento.
Il risparmiatore, in maniera
inconsapevole, prendeva soldi in prestito dalla Banca per investire in
strumenti altamente speculativi.
I consumatori così facendo
contraevano un mutuo che comportava anche una gravosa penale per annullare la
sottoscrizione.
In caso di insolvenza la Banca
provvedeva alla chiusura d’ufficio del mutuo (con l’applicazione della penale),
svendeva i titoli mettendoli in compensazione.
Il forte sbilancio passivo veniva
addebitato su un conto corrente che alla banca garantiva altri interessi,
commissioni di massimo scoperto trimestrali, spese ed interessi anatocistici
(in pratica, interessi sugli interessi).
Vincenzo De Bustis per anni al
vertice della Banca del Salento, nel dicembre del 2006 viene condannato a
Teramo con decreto penale del gup Giovanni Cirillo a sei mesi per truffa
contrattuale (poi convertiti in pena pecuniaria).
La Consob gli infliggerà una sanzione
di 144mila euro, accusandolo insieme ad altri amministratori e dirigenti
dell'istituto, di non essersi comportato con diligenza correttezza e
trasparenza nell'interesse dei clienti e dei mercati.
belpaeseweb.it/23/03/2012.
l Tribunale di Firenze, con
sentenza n. 4155/06 disponibile sul sito dell’ADUC (Tribunale
Firenze 4155/06) ribadisce la nullità dei contratti 4YOU anche dopo la
famosa sentenza della Corte di Cassazione n. 19024 del 29.09.2005
La Corte stabiliva che la
violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari non determinano
la c.d. “nullità virtuale” a meno che non attengano agli “elementi
intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il
contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.)”.
Il Tribunale di Firenze chiarisce
come le violazioni a carico della Banca relative al prodotto siano di due tipi,
alcune riguardano la fase genetica del contratto (artt. 28 e 32 del Reg. Consob
11522/98) mentre altre violazioni (artt. 27 e 29 dello stesso regolamento)
attengono specificamente alla struttura del contratto, e di conseguenza il
contratto va dichiarato nullo.
Il Tribunale di
Pavia ha, addirittura, riconosciuto anche il risarcimento del danno
.guidaconsulenzalegale.com
Il 23 dicembre 2002 Banca 121 era
stata incorporata in Mps.
L'operazione fece emergere una
riduzione del patrimonio di vigilanza di Banca Mps per 400 milioni.
L'ex Banca del Salento a febbraio
2000 era stata pagata 1,26 miliardi di euro (800 milioni cash, il resto in
azioni).
A fine 2006 ne emersero partite
dubbie e contenziosi legali costati a Mps oneri aggiuntivi per 500 milioni:
Banca 121 piazzava My Way e 4 You, presentati come piani di accumulo mentre
erano mutui che fecero perdere circa 2 miliardi di euro a 170mila
risparmiatori. dagospia.com. 3.2.2013.
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