Il regolamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf)
(delibera n. 19602 del 4 maggio 2016) consente alla Consob di dar vita ad un nuovo
sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Questo è
caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura
decisoria della procedura, in analogia all' Arbitro bancario finanziario (Abf)
della Banca d'Italia.
L'obiettivo è quello di fornire
un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori. Il
regolamento è stato adottato ai sensi dell'art. 2, commi 5-bis e
5-ter del d.lgs. n. 179/2007
L'accesso all'Arbitro è del
tutto gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per
giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente
il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Potranno essere sottoposte
all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000
euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza,
correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro
rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di
gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche
controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding.
Per l'invio e la gestione del
ricorso è prevista una procedura che consentirà all'investitore di essere
guidato nella fase di predisposizione del ricorso, evitando il possibile invio
di istanze incomplete o incoerenti.
Tuttavia sarà possibile inviare i
ricorsi in formato cartaceo per un periodo di due anni.
La procedura consente sia
all'investitore sia all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni,
assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con
una decisione dell'Arbitro il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il
ricorso dell'investitore, potrà stabilire a carico dell'intermediario l'obbligo
di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento degli
atti ritenuti necessari.
La decisione del
collegio non è vincolante per l'investitore che può comunque ricorrere
all'autorità giudiziaria.
Nel caso in cui l'intermediario
non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico
la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento.
L'Arbitro ha un'organizzazione
che si articola in un collegio decidente e in una segreteria
tecnica della Consob avente compiti di supporto.
La composizione del
collegio arbitrale riflette l'esigenza di rappresentare al suo interno i
diversi interessi coinvolti. Pertanto, oltre al presidente e due membri che
sono nominati direttamente dalla Consob, gli altri due membri sono nominati
sempre dalla Consob su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli
intermediari maggiormente rappresentative.
L'adozione del regolamento segue
la consultazione pubblica che si è tenuta dall'8 gennaio all'8 febbraio 2016.
Sul sito Consob, sezione
Regolamentazione, è pubblicato il testo del regolamento con la relativa
delibera, il documento sugli esiti della consultazione - unitamente alla
relazione che illustra le conseguenze del nuovo atto normativo sulla
regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli
interessi degli investitori e dei risparmiatori, prevista dall'art. 23, comma
2, della legge 262/2005 - nonché i contributi pervenuti dalla consultazione.
Dopo l'adozione del regolamento,
proseguono le ulteriori attività necessarie per assicurare l'avvio
dell'operatività del nuovo Arbitro che, dopo l'estate, andrà a sostituire la
Camera di conciliazione e arbitrato.Consob.it
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