lunedì 30 gennaio 2017

Arbitro per le controversie finanziarie



Il regolamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) (delibera n. 19602 del 4 maggio 2016)  consente alla Consob di dar vita ad un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Questo è caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia all' Arbitro bancario finanziario (Abf) della Banca d'Italia.
L'obiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori. Il regolamento è stato adottato ai sensi dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007
L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding.
Per l'invio e la gestione del ricorso è prevista una procedura  che consentirà all'investitore di essere guidato nella fase di predisposizione del ricorso, evitando il possibile invio di istanze incomplete o incoerenti.
Tuttavia sarà possibile inviare i ricorsi in formato cartaceo per un periodo di due anni.
La procedura consente sia all'investitore sia all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione dell'Arbitro il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell'investitore, potrà stabilire a carico dell'intermediario l'obbligo di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento degli atti ritenuti necessari.
La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria.
Nel caso in cui l'intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento.
L'Arbitro ha un'organizzazione che si articola in un collegio decidente e in una segreteria tecnica della Consob avente compiti di supporto.
La composizione del collegio arbitrale riflette l'esigenza di rappresentare al suo interno i diversi interessi coinvolti. Pertanto, oltre al presidente e due membri che sono nominati direttamente dalla Consob, gli altri due membri sono nominati sempre dalla Consob su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.
L'adozione del regolamento segue la consultazione pubblica che si è tenuta dall'8 gennaio all'8 febbraio 2016.
Sul sito Consob, sezione Regolamentazione, è pubblicato il testo del regolamento con la relativa delibera, il documento sugli esiti della consultazione - unitamente alla relazione che illustra le conseguenze del nuovo atto normativo sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, prevista dall'art. 23, comma 2, della legge 262/2005 - nonché i contributi pervenuti dalla consultazione.
Dopo l'adozione del regolamento, proseguono le ulteriori attività necessarie per assicurare l'avvio dell'operatività del nuovo Arbitro che, dopo l'estate, andrà a sostituire la Camera di conciliazione e arbitrato.Consob.it



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