Ministero trasporti. Autovelox
La legge stabilisce che i
cosiddetti autovelox – e, più in generale, tutti i dispositivi di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle sui “Limiti
di velocità” e di “Sorpasso” – possono essere utilizzati o installati: sulle
strade extraurbane secondarie; sulle strade urbane di scorrimento oppure su
singoli tratti di esse individuati con apposito decreto del prefetto, in
base alla pericolosità del tratto, al tasso di incidentalità, alle condizioni
planoaltimetriche e del traffico per le quali non è possibile procedere al
fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della
circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti
o dei soggetti controllati.
La Cassazione ha ribadito che
l’installazione di autovelox fissi sulle strade urbane è legittima
solo nel caso di strade urbane di scorrimento, oppure strade a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di
marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate.
Al di fuori di queste ipotesi,
l’utilizzo nell’area urbana di una postazione fissa di autovelox è illegittima,
con conseguente nullità della multa.
Le postazioni di autovelox devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili.
Al riguardo,
la distanza tra le postazioni di controllo ed il segnale di preavviso
deve essere adeguata in modo da garantirne il preventivo avvistamento in
relazione alla velocità locale predominante.
Inoltre, la distanza minima tra
il segnale stradale che indica la presenza della postazione di controllo e la
postazione stessa non può essere superiore a quattro chilometri e tra
il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni
laterali di strade pubbliche.
La legge non prevede
alcuna distanza minima tra due autovelox: pertanto ben potrebbe avvenire
che lo stesso soggetto venga multato due volte sullo stesso tratto di strada da
due postazioni di autovelox.
La Cassazione, a riguardo, ha
sempre escluso la possibilità di censurare le scelte dell’Amministrazione in
ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione e di
accertamento delle violazioni.
Non esistono norme, secondo la
Cassazione, che impongano l’obbligo di taratura dell’autovelox. Ai
fini della validità della multa accertata con l’autovelox, basta dunque solo il
fatto che l’agente accertatore abbia dato atto, in verbale, di avere verificato
il corretto funzionamento dello strumento. laleggepertutti.it
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