2. Elezioni regionali.
L’art. 122 della Costituzione stabilisce
che il Presidente della Regione sia di norma eletto direttamente dai cittadini
in un turno unico di votazioni, il Consiglio regionale è eletto contestualmente
al Presidente con un sistema misto: in gran parte proporzionale, in piccola
parte consistente in un premio di
maggioranza. Quattro quinti dei seggi sono attribuiti proporzionalmente,
sulla base di liste di partito presentate nelle diverse province.
Le liste che hanno ottenuto meno del tre
per cento dei voti non ottengono alcun seggio - per effetto del cosiddetto sbarramento - a meno che non siano
collegate con un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il cinque per
cento dei voti all’interno della Regione.
Un quinto dei seggi è attribuito sulla
base di liste regionali - i cosiddetti listini - il cui capolista è il candidato alla
presidenza.
Chi vince fa eleggere in blocco i
candidati del proprio listino, con la seguente eccezione: se le liste
circoscrizionali collegate alla lista regionale vincente hanno ottenuto già il
50 per cento dei seggi, alla nuova maggioranza è attribuita solo la metà dei
seggi del listino pari al dieci per
cento del totale dei seggi in consiglio, il resto è distribuito
proporzionalmente tra le liste di opposizione.
Il nuovo presidente ha diritto ad avere
una maggioranza stabile in consiglio: se le liste a lui collegate hanno
ottenuto meno del 40 per cento dei seggi, oltre alla totalità dei seggi del
listino gli vengono attribuiti tanti consiglieri "extra" fino ad
arrivare al 55 per cento dei seggi del consiglio, la cosiddetta clausola di
governabilità.
Per le elezioni regionali del 2005 le
regioni Lazio, Puglia, Calabria e Toscana hanno eletto i propri rappresentanti
con le rispettive leggi elettorali. Tramite la legge costituzionale 2/2001 il
sistema dell'elezione diretta del presidente della Giunta è stato esteso anche
alle Regioni ad autonomia speciale. Tale particolare legge costituzionale, che
ha modificato parte degli statuti a Regione speciale, ha, infatti,
transitoriamente dettato la disciplina elettorale per i Consigli Regionali
delle regioni di cui all'articolo 116, in maniera simile a quella delle Regioni
a statuto ordinario. Solo per Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ha dettato
regole specifiche, ispirate al proporzionalismo puro, onde garantire le
minoranze linguistiche.
Nessun commento:
Posta un commento