1. Elezioni politiche
La riforma portata dalla L. 270/2005,
che modifica il D.P.R. 361/1957, che approva
le norme per l’elezione alla Camera, e il D.L.vo 533/1993 che approva le norme
per l’elezione al Senato, all’art. 1, comma 1, introduce, con modalità
differenziate fra le due Camere, una quota minima di seggi pari al 55%
assegnata alla coalizione che ha ottenuto più voti nella tornata elettorale.
La legge elettorale ha
riportato il sistema al proporzionale, ma con un premio di maggioranza
eventuale, ovvero che scatta solo a determinate condizioni. È un sistema
abbastanza simile a quello relativo alle province e ai Comuni maggiori.
La nuova legge elettorale
abbandona l'uninominale e ritorna al proporzionale e quindi al voto di partito,
temperando tuttavia tale ritorno con una specifica attenzione alla
governabilità: in ogni caso è assicurata alla Camera, alla coalizione che
ottiene più voti anche se il totale dei suoi voti non raggiunge la maggioranza,
il 55% dei seggi, una discreta maggioranza che consente di governare.
Per un partito il
collegamento ad una coalizione comporta l'accettazione formale del programma
della coalizione e l'impegno, al momento della scelta della persona cui
affidare il Governo, di indicare al Presidente della Repubblica il candidato
premier della coalizione. Programma e nominativo del premier devono essere
depositati con il contrassegno, ex
art. 14 D.P.R. n. 361/1957, mod art. 1 comma 4, L.
270/2005.
Per le elezioni alla Camera si distinguono la circoscrizione Estero,
quella della Valle d’Aosta e le circoscrizioni regionali.
La circoscrizione Estero è divisa in
ripartizioni che eleggono 12 deputati con il sistema proporzionale puro, senza
sbarramenti né premi di maggioranza.
La Valle
D'Aosta elegge un deputato col sistema maggioritario.
Per le altre 19 regioni, i partiti
possono coalizzarsi fra loro; per l’assegnazione dei seggi la coalizione deve
ottenere, sommando i voti di tutte le 19 regioni, almeno il 10% dei voti validi
espressi e almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 2%.
Le liste non coalizzate devono invece
ottenere almeno il 4% dei voti, ex art. 83 D.P.R. n. 361/1957, mod art. 1 comma 12, L.
270/2005.
I seggi all'interno di ciascuna
coalizione sono assegnati ripartendoli tra le liste che hanno raggiunto questa
soglia, quelle sotto soglia ma
rappresentative di minoranze linguistiche e la migliore lista sotto soglia.
È previsto inoltre un premio di
maggioranza che scatta nel caso in cui una coalizione o singolo partito abbia
ottenuto, sommando i voti di tutte le 19 regioni, la maggioranza relativa.
Il premio prevede l'assegnazione ad essa
di 340 seggi, se col normale criterio proporzionale i seggi assegnati sarebbero
di meno. I rimanenti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre
coalizioni e liste.
Per le elezioni al Senato si distinguono la circoscrizione
Estero che elegge 6 senatori mentre la Valle
D'Aosta e il Trentino Alto Adige eleggono i propri senatori
col sistema maggioritario.
Le altre 18 regioni eleggono i propri
senatori su base regionale – differentemente i deputati sono eletti su base
nazionale - con sistema proporzionale.
I partiti possono coalizzarsi; per
l'assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere almeno il 20% dei voti
validi espressi a livello regionale ed almeno una lista della coalizione deve
ottenere un minimo del 3%.
Le liste non coalizzate devono invece
ottenere almeno l'8% dei voti validi espressi, sempre a livello regionale, ex
art. 14 D. L.vo n. 533/1993, mod art. 4 comma 6, L. 270/2005.
Nella ripartizione dei seggi su base regionale
all'interno delle coalizioni sono ammesse solo le liste collegate che abbiano
conseguito almeno il 3% dei voti validi a livello regionale. Anche il premio di
maggioranza al Senato è su base regionale; la lista o coalizione avente la
maggioranza relativa dei voti in una regione ottiene il 55%, arrotondati per
eccesso, dei seggi assegnati a quella regione, se col normale criterio
proporzionale ne otterrebbe di meno.
Al Senato non è assicurata la maggioranza dei seggi
alla coalizione che ha ottenuto più voti poiché i voti non sono conteggiati a
livello nazionale, bensì a livello regionale.
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