3. Elezioni comunali.
Le elezioni comunali sono regolate da
due sistemi elettorali differenti secondo la popolazione residente.
Nelle elezioni comunali per i paesi
sotto i 15 mila abitanti alla lista del candidato vincitore sono assegnati
almeno i due terzi dei seggi col sistema del voto di preferenza, ex art. 71, D. L.vo 267/2000.
Nelle elezioni provinciali e nelle
elezioni comunali per i centri maggiori, il Sindaco o il Presidente è eletto
col sistema delle liste collegate. Ciascun candidato alla carica deve
dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con
una o più liste presentate per la elezione del Consiglio.
Le liste collegate devono
aver ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in caso contrario si procede al ballottaggio
fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Alla coalizione di liste vincenti è
garantito almeno il 60% dei seggi assembleari, ex art. 72, D. L.vo 267/2000.
Per le elezioni provinciali vige un
particolarissimo meccanismo di lista
bloccata, in cui i candidati dei vari partiti, in numero pari ai seggi da
coprire, sono assegnati ciascuno ad un singolo collegio uninominale, ex art. 74, D. L.vo 267/2000.
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