20. Determinazione
dell'indennità definitiva.
Contestualmente al deposito della indennità
provvisoria il responsabile del procedimento deve richiedere entro venti giorni
al proprietario se intende avvalersi del procedimento di determinazione
dell’indennità a mezzo periti previsto dall’art. 21, 2° co., D.P.R. 8.6.2001,
n. 327.
Successivamente all’esperimento di determinazione
dell’indennità a mezzo periti il responsabile trasmette la determinazione
dell’indennità al proprietario, che ha trenta giorni per prendere visione, e
deposita l’indennità presso la cassa depositi e prestiti.
Se, invece, il proprietario non richiede il
procedimento di determinazione a mezzo periti l’indennità è richiesta
dall’amministrazione alla commissione provinciale di cui all'art. 41, D.P.R.
8.6.2001, n. 327, ex art. 21, 14° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
L’autorità espropriante dà notizia mediante
raccomandata all’espropriato del deposito della relazione di stima che
costituisce la determinazione definitiva dell’indennità di esproprio e ha tempo
trenta giorni dalla notizia del deposito per autorizzare il pagamento
dell’indennità ovvero ordinarne il deposito presso la Cassa depositi e
prestiti.
21. Il calcolo
dell’indennità per area edificabile.
Il sistema del
calcolo dell’indennità è stato razionalizzato, seguendo le indicazioni
giurisprudenziali che hanno dichiarato incostituzionale il sistema di
indennizzo basato sul valore agricolo medio formulato dalla L. 865/1971.
Rimane, quindi, la distinzione introdotta in via provvisoria dall’art. 5 bis della L. 359/1992 fra aree edificabili e aree non edificabili.
Rimane, quindi, la distinzione introdotta in via provvisoria dall’art. 5 bis della L. 359/1992 fra aree edificabili e aree non edificabili.
L’indennità di
espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari
all’importo, diviso per due e ridotto del quaranta per cento, equivalente alla
somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai
sensi degli artt. 24 segg., D.L.vo 22.12.1986, n. 917, e moltiplicato per
dieci, art. 37, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Nonostante la Corte
costituzionale abbia finora non accolto la dichiarazione di incostituzionalità
della riduzione del 40%, Corte cost. ord. 19.7.2000, n. 300, la riduzione non
si applica, oltre che nel caso di accettazione dell’indennità da parte
dell’espropriando, qualora la cessione non sia stata conclusa per fatto non
imputabile al proprietario o perché a questo sia stata offerta una indennità
provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella
determinata in via definitiva.
21.1. .
La sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007, n. 348. L’illegittimità
del calcolo dell’indennità di esproprio.
La Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348,
boccia i criteri vigenti per il calcolo degli indennizzi nelle procedure di
espropriazione.
I risarcimenti assegnati ai proprietari di aree
edificabili, infatti, sono troppo bassi.
Le precedenti sentenze, come la 283/1993, nel
dichiarare non fondata la questione relativa all’art. 5-bis della L. 359 del 1992, hanno in ogni modo affermato che l'indennità di espropriazione non garantisce
all'espropriato il diritto ad un indennizzo esattamente commisurato al valore
venale del bene.
Esse in ogni caso impongono che l’indennità non possa essere meramente
simbolica ed irrisoria, ma debba essere congrua, seria, adeguata.
La Corte ha sempre posto in
rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave
congiuntura economica che il Paese sta attraversando ed ha precisato che la
valutazione sull’adeguatezza dell’indennità deve essere condotta in termini relativi,
avendo riguardo al quadro storico-economico ed al contesto istituzionale.
Il criterio dichiaratamente
provvisorio previsto dalla l. 359/1992 è divenuto oggi definitivo, ad opera
dell’art. 37 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che riporta una norma di contenuto
identico.
È venuta meno, in tal modo, una
delle condizioni che avevano indotto la Corte a ritenere la norma censurata non
incompatibile con la Costituzione.
La sfavorevole congiuntura
economica non può essere considerata come motivo persistente.
Essa riveste il carattere della
eccezionalità.
I problemi di equilibrio della
finanza pubblica permangono anche al giorno d’oggi; essi, però, non hanno il
carattere straordinario ed acuto della situazione dei conti pubblici
verificatasi nel 1992, che ha portato allora il Parlamento e il Governo
italiano ad adottare misure di salvataggio drastiche e successivamente non
replicate.
Un’indennità congrua, seria ed
adeguata, richiesta dalla sentenza n. 283 del 1993, non può adottare il valore
di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi che si
avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti in modo tale
da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per addivenire ad un
indennizzo troppo distante dal valore reale.
Per la Corte europea dei diritti
dell’uomo la legislazione dello Stato deve prevedere un idoneo meccanismo di
determinazione dei valori di espropriazione che possa rientrare in quel margine
di apprezzamento, all’interno del quale è legittimo che il singolo Stato si
discosti dagli standard previsti in via generale dalle norme CEDU. M.
CASTELLANETA, Certo il primato dei
principi costituzionali, in Guida Dir.,2007,
44,59.
La relatività dei valori è stata
affermata dalla stessa Corte costituzionale italiana.
I criteri di calcolo fissi e
indifferenziati rischiano, invece, di trattare allo stesso modo situazioni
diverse, rispetto alle quali il bilanciamento deve essere operato dal
legislatore avuto riguardo alla portata sociale delle finalità pubbliche che si
vogliono perseguire.
I criteri per la determinazione
dell’indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi
sempre sulla base del valore del bene, avendo riguardo alla situazione reale
delle disposizioni di piano che regolano il suo utilizzo in rapporto alle
diverse destinazioni generali attribuite dalla zonizzazione.
Non possono essere utilizzati
criteri astratti che portano a differenziazioni di valori che, non essendo
supportate da dati reali, determinano inevitabilmente situazioni di
diseguaglianza contrarie all’art. 3 cost.
21.2. Le
modifiche al calcolo dell’indennità introdotte dalla L. 244/2007.
L’art. 2, comma 89 della L. 244/2007, modifica l’art. 37 del
T.U. espr. accogliendo l’invito rivolto dalla Corte costituzionale di introdurre
nuove norme che bilancino l’interesse individuale del proprietario del bene
espropriato con la funzione sociale della proprietà secondo i principi espressi
dalla Corte europea
La norma distingue il caso di espropriazione isolata di un singolo bene
dal caso in cui l’espropriazione avvenga nell’ambito di iniziative aventi
rilevante interesse economico sociale.
Nel caso di espropriazione isolata di un singolo bene l’indennità di
espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore
venale del bene.
Nel caso di espropriazione collocata nell’ambito di iniziative aventi
rilevante interesse economico e sociale l’indennità è ridotta del venticinque
per cento rispetto al valore venale del bene. La misura dell’indennizzo, pur
restando agganciata al parametro del valore venale del bene espropriato, è
ridotta in funzione del peculiare fine di utilità sociale che l’espropriazione
è diretta a realizzare.
21.3. Gli effetti
dello ius superveniens.
Gli effetti della sentenza si manifestano sotto due
profili.
Il primo impone di considerare gli effetti che la
sentenza comporta sulla determinazione delle future indennità. La tempestiva
approvazione delle nuove indennità di esproprio ha eliminato in radice il
problema, ex art. 2, comma 90 della L. 244/2007.
Il secondo profilo rileva nell’esame della normativa
che devono osservare i procedimenti in corso.
La dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma censurata rileva, infatti, sull’applicabilità della
stessa ai giudizi in corso
Essa non può avere più
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ai sensi
dell’art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953, n. 87.
La giurisprudenza ha precisato che le sentenze di accoglimento di
un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate
dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle
situazioni consolidate per il fatto che il relativo rapporto si è
definitivamente esaurito. Cass.
civ., sez. III, 5 marzo 2007, n. 5074, in Guida Dir., 2007,
16, 80.
In via generale sul procedimento di esproprio si può
affermare che le cessioni bonarie, ad esempio, se formalizzate nella
stipulazione del relativo atto, sono indenni dagli effetti della sentenza.
Se, invece, il proprietario si è rifiutato di stipulare
l’atto entro i termini di deposito della sentenza e il decreto di esproprio non
è stato emanato, lo stesso proprietario può esigere il pagamento
dell’indennizzo secondo i nuovi emanandi criteri.
Così, se il decreto di esproprio è stato impugnato presso
la giustizia amministrativa o l’indennità è stata impugnata presso la Corte
d’Appello competente, l’indennità deve essere calcolata secondo i nuovi
parametri ed il procedimento non può dirsi chiuso.
Le stesse considerazioni valgono per i depositi e i
pagamenti da effettuare di somme quantificate con il sistema precedente.
Trattandosi di atti parziali di un procedimento, non
impediscono gli effetti della nuova sentenza della Corte costituzionale poiché
il procedimento non può essere considerato concluso.
E’ concluso, infatti, il procedimento sfociante in un
provvedimento di esproprio che non è stato ritualmente impugnato entro i
termini.
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