16. Determinazione
dell'indennità provvisoria di esproprio.
Atto preparatorio indispensabile all’emanazione del
decreto di esproprio è la
determinazione dell'indennità provvisoria.
Successivamente all’efficacia dell’atto che dichiara
la pubblica utilità - l’art. 20, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, indica un termine di
30 giorni che è da ricollegarsi alla durata quinquennale indicata dall’art. 13,
4° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327 - il responsabile del procedimento dell’ente
promotore dell’espropriazione deve compilare l’elenco dei beni da espropriare
con una descrizione sommaria, dei relativi proprietari indicando le somme che
offre come indennità di esproprio.
L’atto è notificato con le forme degli atti
processuali civili, ex art. 20, 1° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Il proprietario può, nei trenta giorni successivi,
proporre osservazioni sul valore attribuiti ai beni espropriati.
L’autorità accerta successivamente in via provvisoria
la misura dell’indennità d’esproprio, ex art. 20, 3° co., D.P.R. 8.6.2001, n.
327.
Il proprietario ha due alternative o accetta e
addiviene alla cessione bonaria del bene
o non accetta.
La mancata accettazione dell’indennità proposta
comporta la riduzione del 40% dell’indennità provvisoria se l’area è edificabile
o senza le maggiorazioni se l’area non è edificabile.
Il responsabile del procedimento deve depositare la
somma offerta entro trenta giorni presso al Cassa depositi e Prestiti, ex art.
20, 14° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
L’indennità provvisoria non è soggetta da impugnazione
dovendosi attendere la determinazione dell’indennità definitiva.
17. La cessione
bonaria.
Se il proprietario accetta,
l’amministrazione espropriante è obbligata a concludere l'accordo di cessione
del bene che comporta per il proprietario i benefici economici previsti
dall’art. 45, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
- nel caso di indennizzo
riguardante un’area edificabile si applica l’aumento del dieci per cento di cui
al comma 2 dell’art. 37, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, al valore venale del
bene, ex mod. apportata dall’art. 2,
comma 89, L. 244/2007. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione,
o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato
ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che,
attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via
definitiva, l’indennità è aumentata del dieci per cento.
- nel caso di indennizzo riguardante una costruzione
legittima compete il valore venale (non c’è aumento);
- nel caso di indennizzo riguardante un’area non
edificabile il valore agricolo, di cui all’art. 40, D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, è aumentato del 50 per cento;
- nel caso di indennizzo riguardante un’area non
edificabile coltivata dal proprietario il valore agricolo è moltiplicato per
tre.
L’accettazione deve essere effettuata entro i trenta
giorni dalla notifica della proposta, ex
art. 20, comma 5, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
La scadenza di tale termine segna la fine di ogni
procedimento alternativo a quello di esproprio che resta l’unico possibile, in
quanto non si ravvisa la possibilità di realizzare in termini successivi
l’accordo bonario di cessione del bene.
E’ evidente che gli effetti si ripercuotono anche nei
confronti del responsabile del procedimento qualora esso acquisisca il bene
senza procedere agli adempimenti procedimentali richiesti.
18. Determinazione
urgente dell'indennità provvisoria.
L’indennità provvisoria può essere determinata in casi
di particolare urgenza senza particolari indagini e formalità, art. 22, comma
1., D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Il procedimento, in tal caso, consente la tempestiva
emanazione del decreto di esproprio permettendo l’immissione nel possesso prima
delle stesse determinazioni del proprietario sull’indennità proposta.
Tale procedura
garantisce la corresponsione dell’indennità che, nel caso di accettazione della
proposta dell’amministrazione, è effettuata entro sessanta giorni
dall’accettazione. Il corrispettivo dell’atto di cessione è aumentato del dieci
per cento, ex mod. apportata
dall’art. 2, 89° co., l. 244/2007.
19. Il pagamento
o deposito dell’indennità.
La notifica dell’atto che
determina l’indennità provvisoria comporta nel termine di trenta giorni il
pagamento o il deposito dell’indennità al proprietario.
L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni,
presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di
cui all’articolo 45, ex mod.
apportata dall’art. 2, comma 89 della L.
244/2007.
Il proprietario deve assumere
ogni responsabilità in ordine ai diritti di terzi; l’amministrazione può
richiedere idonea garanzia prima del pagamento; in caso contrario l’indennità
provvisoria deve essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti, ex art. 26, D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327.
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