Il calcolo dell’indennità per area edificata.
L’art. 38, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, nel caso di
espropriazione di una area edificata determina l’indennità in misura pari al
valore venale dell’immobile.
L’art. 16, coma 9, L 865/1971,
distingueva fra valore dell’area, computata secondo il valore agricolo, ed il
valore dell’edificio calcolato al valore venale.
Tale criterio vale nel caso in
cui la costruzione sia stata realizzata con regolare concessione.
In caso contrario l’indennità è
determinata solo con riferimento al valore dell’area secondo il principio prima
vigente.
In presenza di un fabbricato abusivo, il criterio della
liquidazione unitaria dell'immobile, a valore venale complessivo dell'edificio
e del suolo su cui il primo insista, dovendosi valutare la sola area nuda. Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2006, n.
25523, in Foro amm. CDS, 2007, 2, 450.
23. I presupposti
per l’emanazione del decreto di esproprio.
L’art. 6, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, attribuisce al
dirigente dell’ufficio espropriazioni l’emanazione del provvedimento conclusivo
del procedimento.
Il decreto di esproprio è, quindi, emanato da un
organo della stessa autorità competente alla realizzazione dell’opera.
Il decreto è atto necessario per acquisire
legittimamente un bene soggetto al procedimento ablatorio in caso contrario
l’amministrazione che abbia occupato un bene deve procedere ad emanare l’atto
di acquisizione corrispondendo il relativo risarcimento ex art. 43, D.P.R.
8.6.2001, n. 327.
L’art. 23, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, fissa i
presupposti per la legittima emanazione del decreto di esproprio che rende
indenne la pubblica amministrazione emanante da ogni eventuale responsabilità
contabile.
a) il decreto deve essere emanato nei termini di
validità della dichiarazione di pubblica utilità (quinquennale dalla emanazione
del vincolo o decennale dall’approvazione di piano particolareggiato o fissato
nell’atto che dichiara la p.u.);
b) deve essere emanato nell’ambito dei termini di
validità del vincolo preordinato all’esproprio;
c) l’indicazione della indennità provvisoria o urgente
e gli estremi del pagamento del deposito
presso la cassa depositi e prestiti;
d) deve dare menzione dell’eventuale della nomina dei
tecnici per l’emanazione dell’indennità definitiva;
e) deve dare atto della sussistenza dei presupposti
per la determinazione urgente della indennità provvisoria.
Il decreto comporta il trasferimento del bene
all’espropriante con la perdita di ogni diritto su di esso da parte
dell’espropriato, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia impugnato la
determinazione dell’indennizzo.
Ogni diritto dell’espropriato, infatti, può essere
fatto valere, da tale momento, solo in rapporto alla determinazione dell’indennizzo.
Il decreto deve essere notificato ai proprietari nelle
forme degli atti processuali civili con l’indicazione
Il decreto deve essere trascritto presso il competente
ufficio dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 23, 2° co., D.P.R. 8.6.2001,
n. 327.
Esso è presentato al catasto per la voltura agli
effetti fiscali.
Il decreto di espropriazione non è atto recettizio,
ossia non deve pervenire al destinatario per produrre gli effetti suoi propri.
La notifica non è, infatti, elemento essenziale del
decreto anche se essa produce l'effetto di fare scattare i termini per
l'impugnazione, che altrimenti restano sospesi.
La Suprema Corte
ha precisato che la mancata notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo, che non
risulti tale dalla documentazione
catastale, impedisce il decorso
del termine di decadenza per l'opposizione alla stima, ma non costituisce
motivo di carenza del potere espropriativo.
La mancata notifica non è motivo di legittimità del
procedimento ablatorio che legittimi il proprietario a chiedere il risarcimento del danno
corrispondente al valore del bene, producendosi viceversa l'effetto traslativo
della proprietà alla mano pubblica.
L’art. 24, D.P.R.. 8.6.2001, n.
327, fissa il termine perentorio di due anni per l’esecuzione del decreto di
esproprio: essa avviene con il verbale di immissione di possesso, secondo le
precedenti indicazioni giurisprudenziali.
Il provvedimento ablativo non determina, ex se, un mutamento
dell'animus rem
sibi habendi in animus
detinendi in capo al proprietario espropriato, il quale,
pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni
di legge, il compimento in suo favore dell'usucapione tutte le volte in
cui (come nella specie) alla dichiarazione di pubblica utilità non siano
seguiti ne' l'immissione in possesso, né l'attuazione del previsto intervento urbanistico da parte
dell'espropriante, del tutto irrilevante
manifestandosi, ai fini de quibus,
l'acquisita consapevolezza
dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale. Cass. civ., sez. I, 22
aprile 2000, n. 5293, in Corr. Giur.,
2000, 1188 nota Nasti.
In tal caso il decreto decade e la procedura deve
essere rinnovata, salvi gli effetti dell’indennità eventualmente corrisposta e
depositata.
La descrizione
di beni espropriati deve essere effettuata redigendo stato di consistenza prima
o dopo l’immissione nel possesso, ex art. 24, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
24. Le procedure di
verifica e di controllo.
Nell’attribuire
al governo il compito di delegificare le norme procedimentali, l’art. 20, 5°
co., lett. g), L. 59/1997 esprime come uno dei criteri a cui deve uniformarsi
l’azione riformatrice quello di individuare le responsabilità e le procedure di
verifica e di controllo.
L’art. 14, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, prevede delle
procedure di verifica tendenti a costituire presso il Ministero LLPP per le
opere di competenza statale e presso l’ufficio del presidente della regione per
le opere di competenza regionale un archivio degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione d pubblica utilità.
In particolare l’autorità espropriante deve notiziare
l’ufficio dello stato del procedimento di esproprio tre mesi prima della
scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità; della regolare
esecuzione del decreto di esproprio e delle eventuali impugnazioni degli atti
del procedimento ablatorio.
Non vi è al momento alcuna norma che preveda forme di
controllo diretto o sostituivo.
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