6. La
responsabilità contabile di amministratori e funzionari.
La giurisdizione sui funzionari, sugli impiegati e
sugli agenti civili e militari, che nell'esercizio delle loro funzioni
cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendano, è
attribuita alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, art.
1, L. 14.1.1994, n. 19.
La responsabilità amministrativa è caratterizzata: da
un rapporto di dipendenza o di servizio nei confronti dello Stato o dell’ente
pubblico; da un comportamento anche solo colposo, derivante da negligenza o
dalla mancata applicazione della legge, che trova giustificazione solo nella
forza maggiore, quale, ad esempio, la carenza organizzativa o l'organico
insufficiente; da un danno erariale patrimoniale derivante alla
amministrazione, che sia direttamente riconducibile all'evento.
Il giudizio non ha alcun rapporto con l'accertamento
della illegittimità degli atti dell'amministrazione.
I rapporti fra giudizio amministrativo e giudizio
contabile sono di assoluta autonomia, in quanto non sono previste né
preclusioni né precedenze.
L'accertamento della responsabilità amministrativa
contabile, in questo caso, non prescinde dall'accertamento dell'illegittimità
degli atti dell'amministrazione, sempre che gli stessi abbiano provocato una
danno economico all’amministrazione.
La responsabilità è stata limitata alle omissioni
commesse con dolo o colpa grave, art. 3, L. 20.12.1996, n. 639. Deve
essere affermata la responsabilità amministrativa del tecnico
comunale che non abbia portato
a termine il procedimento
di espropriazione, omettendo la predisposizione degli indispensabili atti
amministrativi e causando
in tal modo un danno erariale
conseguente al risarcimento civile dovuto ai proprietari ablati. Corte Conti reg.
Sicilia sez. giurisd., 16 giugno 2000, n. 79, in Riv. corte conti, 2000, f. 4, 84.
Integra un'ipotesi
di danno erariale la liquidazione dell'indennità di espropriazione per
un'area acquisita da parte del comune in misura superiore a
quella ritenuta congrua dall'ufficio tecnico erariale e disattendendo,
senza motivo, le indicazioni dell'UTE
stesso relative ai criteri di calcolo. Corte Conti reg. Molise sez. giurisd.,
15 ottobre 1997, n. 484, in Riv. corte
conti, 1997, fasc. 6, 174.
La giurisprudenza ha ravvisato che la mancata
conversione in espropriazione di un provvedimento di occupazione d'urgenza di
un suolo da parte di amministratori e
funzionari comunali, con conseguente maggior erogazione di somme a titolo di
svalutazione monetaria, interessi e spese legali, costituisce danno
patrimoniale risarcibile. Il perfezionamento della cosiddetta occupazione
acquisitiva non costituisce interruzione del nesso causale in caso di danno
erariale derivante da ritardata
emissione del decreto espropriativo. Corte Conti, Puglia, sez. giurisd.,
12.2.1997, n. 8, in Riv. Corte Conti,
1997, fasc. 1, 124.
Di tale illecito debbono essere chiamati a rispondere
i soggetti predetti, per le omissioni di cui sono responsabili connesse alla
mancata osservanza del termine quinquennale di durata dell'occupazione
d'urgenza. Corte Conti, Puglia, sez. giurisd., 16.2.1994, n. 3, in Riv. Corte Conti, 1994, 136.
La dottrina ha rilevato gli scarsi effetti di tale
azione che trova troppi esoneri alla responsabilità, dovuti ad una asserita
complicazione del procedimento, che giustifica delle inammissibili omissioni:
In caso di soccombenza della pubblica amministrazione,
la responsabilità del sindaco per il mancato perfezionamento della procedura o,
in generale, dei funzionari preposti è stata talora ritenuta insussistente, per
assenza di colpevolezza, in ragione della complessità e delle dimensioni
dell’intervento realizzando. F. CARINGELLA G. DE MARZIO, Indennità di esproprio ed occupazione appropriativa, 1997, 185.
E’
stata riconosciuta dalla giurisprudenza l’esenzione dalla responsabilità
dell’incaricato per il danno provocato se questo è dovuto alla
disorganizzazione degli uffici: Deve essere esclusa la responsabilità
dell'assessore comunale delegato alla
materia delle espropriazioni per il danno erariale conseguente al
protrarsi di occupazione di urgenza oltre i termini di legge, qualora tale
situazione di illegittimità dipenda essenzialmente dall'incuria degli uffici
amministrativi nel tenere aggiornate e nel segnalare le scadenze connesse
all'occupazione medesima. Corte Conti, sez. II, 20.5.1993, n. 126, in Riv. Corte Conti, 1993, 105.
Del pari, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza
l’esenzione dalla responsabilità del sindaco in carica per i danni verificatisi
nel corso di vari avvicendamenti nella carica stessa: Posto che il periodo di
occupazione d'urgenza può protrarsi sino al limite di cinque anni, non può essere addebitata ai
sindaci rimasti in carica per tale
periodo la responsabilità per i danni, emersi in sede giudiziaria civile,
derivati dal mancato perfezionamento nei termini anzidetti della procedura espropriativa, ove non si provi, attraverso
l'acquisizione degli atti della procedura, una colpevole inerzia a carico dei
sindaci stessi. Corte Conti Sicilia, sez. giur., 1.7.1993, n. 61, in Giur. Amm. Sic., 1993, 566.
Nel
caso di delega del procedimento le ipotesi possibili sono tre: l) è
responsabile il delegante; 2) è responsabile il delegato; 3) vi è la
responsabilità solidale del delegante e del delegato.
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